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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15140/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da una domanda di restituzione di una somma asseritamente data a mutuo sulla base di una scrittura privata del 1 gennaio 1995. In primo grado la domanda era stata respinta, ma la Corte d'appello di Roma, accogliendo il gravame dei mutuatari, ha riformato la decisione e ha condannato la società convenuta e il suo rappresentante/socio illimitatamente responsabile alla restituzione della somma. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Con i primi tre motivi ha denunciato, in sintesi: l’utilizzo in appello di accertamenti svolti dal consulente tecnico d’ufficio su aspetti non devoluti al giudizio e non dedotti dalle parti; la mancata considerazione che si sarebbe trattato, al più, di un riempimento di foglio in bianco e non di un vero giudizio incidentale di falso; la violazione del principio del contraddittorio per una decisione fondata su elementi istruttori asseritamente emersi solo dalla CTU. Con il sesto motivo ha censurato la condanna alle spese anche nei confronti di una parte che non aveva proposto appello. Con il settimo motivo ha lamentato l’omesso esame della prova testimoniale. Con i motivi quarto e quinto ha contestato la liquidazione delle spese di lite, deducendo l’erronea applicazione dei parametri tariffari e l’uso di criteri non corretti. La Corte di cassazione ha però ritenuto inammissibili i motivi di merito perché fondati su atti e documenti non adeguatamente riportati e localizzati nel ricorso, e perché in larga parte volti a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto infondati i motivi sulle spese, osservando che la Corte territoriale aveva applicato i parametri del D.M. n. 55 del 2014 e che la liquidazione entro i limiti tabellari è espressione di potere discrezionale non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla valutazione delle prove, alla CTU, alla pretesa decisione a sorpresa e alla questione delle spese in favore della parte non appellante, perché non autosufficienti e diretti a sollecitare un riesame del merito; ha ritenuto infondati i motivi concernenti la liquidazione delle spese processuali, poiché la sentenza impugnata aveva applicato il D.M. n. 55 del 2014 e la determinazione entro i limiti tariffari non richiede motivazione specifica. Conseguentemente è rimasta ferma la decisione di appello che aveva accolto la domanda di restituzione della somma mutuatata. Non è stata disposta integrazione del contraddittorio e non sono state liquidate spese di legittimità per mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.c.

    richiamato tra le norme violate, ma la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 101 c.p.c.

    evocato per lamentare una decisione a sorpresa; la Corte osserva che il richiamo è improprio e che le doglianze attengono in realtà all'attività del CTU e alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato fra le norme asseritamente violate, ma la censura è dichiarata inammissibile per mancata specifica localizzazione degli atti rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione della prova; la Corte ribadisce che non è consentita in cassazione una rivalutazione del merito e delle prove.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato per il regime delle nullità processuali; la Corte osserva, in tema di CTU, che l'eventuale violazione del contraddittorio può dar luogo a nullità relativa o assoluta secondo la natura dei fatti accertati.

  • art. 192 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate con riferimento agli accertamenti del consulente tecnico.

  • art. 221 ss. c.p.c.

    richiamato in relazione alla querela di falso e al disconoscimento di scrittura privata, ma la censura è ritenuta inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova; la Corte non affronta il merito della distribuzione dell'onere perché i motivi sono inammissibili o volti a rivalutare i fatti.

  • art. 2702 c.c.

    richiamato con riguardo all'efficacia probatoria della scrittura privata e alla contestazione delle sottoscrizioni.

  • art. 329 c.c.

    il riferimento corretto è all'art. 329 c.p.c.; la doglianza sulla condanna alle spese anche della parte non appellante è comunque ritenuta infondata o non scrutinabile nei termini proposti.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al giudicato e all'efficacia della sentenza nei confronti della parte non appellante.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato per l'eventuale integrazione del contraddittorio; la Corte la reputa superflua perché inutile ai fini della definizione del giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di impugnazione evocata per violazione di legge; la Corte rileva che le censure sono in realtà dirette contro gli accertamenti di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    evocato in relazione ai vizi processuali e alla liquidazione delle spese; non conduce all'accoglimento del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ricorda il limite del nuovo vizio motivazionale, censurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e non come mero dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte afferma che il ricorso non rispetta il requisito di autosufficienza perché non riporta né localizza adeguatamente gli atti e i documenti richiamati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.M. n. 127 del 2004

    richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione delle spese; la Corte osserva che non era il parametro applicato dalla sentenza impugnata.

  • D.M. n. 55 del 2014

    la Corte rileva che la sentenza di appello ha fatto corretta applicazione della tariffa forense vigente e che la liquidazione entro i minimi tabellari è insindacabile in cassazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure che si fondano su atti e documenti devono rispettare il requisito di autosufficienza: il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto rilevante degli atti e indicarne con precisione la collocazione nei fascicoli, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: sono inammissibili le doglianze che mirano a una nuova valutazione delle prove, della CTU o dell'attendibilità del materiale istruttorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per denunciare la mera insufficiente o errata valutazione di prove documentali o testimoniali; deve invece riguardare l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
  • L'eventuale attività del consulente tecnico d'ufficio che ecceda i fatti dedotti può porre questioni di contraddittorio e di validità dell'accertamento, ma la relativa censura deve essere specifica, tempestiva e correttamente inquadrata sul piano processuale.
  • La liquidazione delle spese processuali effettuata entro i limiti minimi e massimi previsti dai parametri tariffari vigenti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione specifica, salvo che il giudice si discosti dai parametri tabellari.
  • In sede di legittimità, la doglianza sulla condanna alle spese di una parte non appellante non può essere accolta se non è sorretta da un'adeguata indicazione degli atti processuali rilevanti e della reale posizione processuale della parte stessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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