Sentenza del 09/06/2020 n. 398 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di registro - Ingiunzione di pagamento somme - Soggettività passiva - Procuratore alle liti della parte processuale - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto: l’obbligo di assolvere l’imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo grava sulla parte rappresentata, non sul suo procuratore alle liti. Di conseguenza, il debito fiscale non può essere richiesto al difensore per il solo fatto che abbia agito quale rappresentante processuale. Il testo fornito non indica importi, ulteriori questioni decise o statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la propria soggettività passiva rispetto all’imposta di registro dovuta sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale. Ha sostenuto che la procura ad litem gli conferisce soltanto il potere di rappresentare la parte nel processo: gli atti sono compiuti dal difensore, ma i loro effetti si producono nella sfera giuridica della parte rappresentata, non in quella del procuratore.
Norme richiamate
Norme sull’imposta di registro
gli effetti del processo, ovvero il debito fiscale rappresentato dall'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, non possono ripercuotersi sul ricorrente, difensore della parte sulla quale sola grava il dovere di provvedere all'assolvimento dell'imposta di registro
Il debito d’imposta relativo al decreto ingiuntivo grava sulla parte rappresentata, nella cui sfera si producono gli effetti processuali; la mera attività di rappresentanza del difensore non lo rende soggetto passivo dell’imposta.
Massime di principio
- La procura alle liti attribuisce al difensore il potere di compiere atti processuali per conto della parte, ma non trasferisce al difensore gli effetti giuridici ed economici del processo.
- Il difensore non è tenuto al pagamento dell’imposta di registro relativa a un provvedimento solo perché ha rappresentato una parte nel procedimento: l’obbligo grava sulla parte cui si riferiscono gli effetti del provvedimento.
- Per individuare il soggetto passivo di un’imposta collegata a un atto processuale, occorre verificare a chi si imputano gli effetti dell’atto, anziché basarsi sul fatto che il procuratore abbia materialmente svolto l’attività processuale.
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