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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 24888 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La C.O. srl ha impugnato l'avviso di liquidazione relativo al canone di installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) per l'anno 2006, contestando l'aumento delle tariffe rispetto agli anni precedenti. In particolare, ha sostenuto che il Comune non potesse aumentare il canone oltre il limite del 25% previsto dall'art. 62, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dalla legge n. 448/2001, e ha lamentato l'omessa valutazione della legittimità dell'aumento in relazione al passaggio dall'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) al CIMP. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario e la violazione di un precedente giudicato amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale della C.O. srl e ha dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale del Comune. Ha invece respinto il primo motivo incidentale, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice tributario: l'impugnazione riguardava l'avviso di liquidazione e non direttamente il regolamento comunale, che poteva eventualmente essere disapplicato dal giudice tributario. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo, nel caso concreto, l'aumento tariffario effettuato dal Comune, considerando che la trasformazione dell'imposta in canone era già stata deliberata nel 2001, prima dell'entrata in vigore della legge n. 448/2001. Ha rilevato anche l'inidoneità dei quesiti di diritto formulati dalla contribuente, privi di adeguato riferimento concreto alla sentenza impugnata. C.O. srl è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 62, comma 2, lettera d)

    La disposizione disciplina il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e i criteri per la determinazione delle relative tariffe. La contribuente ne invocava l'applicazione nel senso di limitare l'aumento tariffario.

  • Legge n. 448/2001, art. 10, comma 5, lettera b)

    La norma era invocata dalla contribuente per sostenere l'esistenza di un limite massimo del 25% agli aumenti del canone. La Corte ha ritenuto non applicabile tale disciplina alla fattispecie, poiché il Comune aveva già trasformato l'imposta in canone con deliberazione del 2001.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La disposizione individua il vizio di motivazione o l'omesso esame rilevante ai fini del ricorso per cassazione. Nel caso concreto, i motivi non sono stati ritenuti adeguatamente riferiti al contenuto della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Quando si impugna un avviso di liquidazione tributario, la giurisdizione appartiene al giudice tributario anche se la contestazione riguarda, indirettamente, la legittimità del regolamento o della tariffa applicata; il giudice tributario può eventualmente disapplicare il regolamento nel giudizio sull'atto impositivo.
  • Per contestare validamente in cassazione una tariffa o un aumento del canone non basta richiamare astrattamente una norma: i motivi devono essere specificamente collegati alla motivazione della sentenza impugnata e alla concreta vicenda controversa.
  • La verifica dell'applicabilità di un limite agli aumenti tariffari dipende anche dalla successione temporale degli atti comunali e delle norme statali: una disciplina sopravvenuta può non incidere su una trasformazione dell'imposta in canone già perfezionata secondo la normativa allora vigente.
  • La mancata formulazione di motivi di ricorso specifici e pertinenti può determinare il rigetto anche quando la questione sostanziale prospettata riguarda la legittimità di una tariffa pubblica.

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