Cassazione Civile, Ordinanza n. 23632/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, relativa alla dichiarazione modello Unico 2009. La CTP aveva accolto il ricorso. In appello, la CTR della Sicilia aveva confermato l’annullamento della cartella ritenendo che il controllo avesse inciso in modo rilevante su quanto esposto in dichiarazione e che la motivazione dell’atto fosse carente, anche perché richiamava una precedente comunicazione di irregolarità della cui consegna al contribuente non era stata data prova; secondo la CTR, tale motivazione non poteva essere integrata dai chiarimenti forniti dall’Ufficio in appello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000 e dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che l’Amministrazione poteva legittimamente disconoscere il credito IVA dell’anno precedente, relativo a una dichiarazione omessa, sulla base dei dati in possesso dell’anagrafe tributaria e che, in tale ipotesi, la cartella poteva essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione medesima.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’orientamento della CTR sulla carenza di motivazione e ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ribadito che, in caso di controllo automatizzato ex art. 36-bis, quando la rettifica non introduce una pretesa ulteriore ma si limita a correggere dati o errori desumibili dalla dichiarazione o dagli archivi dell’anagrafe tributaria, non è richiesta una motivazione particolarmente articolata: è sufficiente il richiamo alla dichiarazione, perché il contribuente è già posto in condizione di conoscere i presupposti della pretesa. Nel caso concreto, il disconoscimento del credito IVA dell’anno precedente, riferito a un’annualità per la quale non risultava presentata dichiarazione, poteva essere effettuato in sede di controllo cartolare e la motivazione della cartella è stata ritenuta adeguata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame conforme al principio affermato.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
La Corte ne ha escluso la violazione, ritenendo che nel controllo automatizzato ex art. 36-bis, quando la pretesa deriva da dati già noti al contribuente o ricavabili dalla dichiarazione e dagli archivi fiscali, non occorra una motivazione analitica dell’atto.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Consente il controllo cartolare e la liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o reperibili nell’anagrafe tributaria; in tali casi la cartella può essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in via sistematica per affermare che anche nel controllo automatizzato IVA la liquidazione può fondarsi sui dati dichiarati o presenti negli archivi fiscali, con motivazione semplificata.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per contrapposizione: l’avviso di rettifica è necessario quando si esercita una vera e propria potestà impositiva su fatti non già evidenti dalla dichiarazione, ma non per il mero controllo cartolare.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, la cartella di pagamento è sufficientemente motivata con il richiamo alla dichiarazione quando la pretesa si limita a correggere errori materiali o di calcolo o a rettificare dati già conoscibili dal contribuente.
- L’obbligo motivazionale dell’atto tributario si attenua quando il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa perché queste emergono dalla propria dichiarazione o dagli archivi dell’anagrafe tributaria.
- Il disconoscimento di un credito fiscale riferito a un periodo per il quale risulti omessa la dichiarazione precedente può essere effettuato in sede di controllo cartolare, senza necessità di un autonomo avviso di rettifica, se la correzione deriva da dati già disponibili all’Amministrazione.
- Si ha esigenza di motivazione piena quando l’Amministrazione introduce una pretesa ulteriore o esercita una vera potestà impositiva fondata su elementi non immediatamente ricavabili dalla dichiarazione; non quando si limita alla liquidazione automatica della pretesa risultante dai dati fiscali acquisiti.
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