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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12215/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un soggetto appartenente alle categorie protette ai sensi dell'art. 18, comma 2, L. n. 68/1999, in quanto orfano di deceduto per causa di lavoro, aveva impugnato davanti al giudice del lavoro la graduatoria definitiva predisposta dal centro per l'impiego nell'ambito di una procedura di "chiamata sui presenti" per l'assunzione a tempo indeterminato di un operatore amministrativo gestionale presso un'amministrazione pubblica. Il ricorrente sosteneva di avere diritto a una collocazione prioritaria in graduatoria, invocando un'assimilazione della propria posizione a quella dei superstiti di vittima del lavoro, ovvero di vittima del dovere o del terrorismo, con conseguente diritto ai benefici di precedenza previsti da tali discipline. Il Tribunale di Campobasso aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo ritenendo la controversia attinente alla formazione della graduatoria per l'assunzione; adito il TAR Molise, questo sollevava conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo invece la lite estranea alla giurisdizione amministrativa perché non implicava alcuna valutazione comparativa discrezionale tra candidati, ma solo l'applicazione di regole legali sulla precedenza e sul diritto all'assunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha risolto il conflitto dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia non riguardasse una procedura concorsuale in senso proprio, con selezione comparativa e discrezionale dei candidati, ma la corretta applicazione di disposizioni normative che attribuiscono a determinate categorie un diritto soggettivo all'assunzione o alla precedenza in graduatoria. Per questo la causa è stata rimessa al giudice ordinario, anche per la regolazione delle spese del regolamento di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 2, L. n. 68/1999

    "una quota di riserva ... pari a un punto percentuale ... La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti"

    norma che attribuisce agli orfani e ai coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio una quota di riserva nell'accesso al lavoro presso datori pubblici e privati.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    la giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali riguarda solo il reclutamento basato su prove concorsuali e su una selezione comparativa discrezionale dei candidati; non si estende alle controversie sul diritto al lavoro o alla corretta applicazione di regole di precedenza.

  • art. 3, comma 123, L. n. 244/2007

    richiamato come fonte di benefici di precedenza per i superstiti di vittima del lavoro, invocati dal ricorrente in via di assimilazione.

  • art. 1 L. n. 302/1990

    richiamato come fonte di benefici di precedenza per le vittime del dovere e del terrorismo, invocati dal ricorrente in via di assimilazione.

Massime di principio

  • La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 presuppone un vero concorso con selezione comparativa e discrezionale dei candidati; quando invece la controversia riguarda il mero accertamento del diritto all'assunzione o alla precedenza in graduatoria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
  • Se la lite investe esclusivamente la corretta applicazione di norme che riservano o preferiscono determinate categorie di soggetti nell'accesso al lavoro, la posizione fatta valere è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
  • L'assenza di una valutazione comparativa tra aspiranti e di un esercizio discrezionale dell'amministrazione esclude la riconducibilità della controversia alla materia delle procedure concorsuali riservate al giudice amministrativo.
  • Nei casi di graduatorie formate sulla base di requisiti legali e di criteri vincolati, l'impugnazione della collocazione in graduatoria va devoluta al giudice ordinario quando la censura mira a ottenere il riconoscimento di una priorità normativa all'assunzione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiGiudicato

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