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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20560/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato per aver attestato falsamente la propria presenza in ufficio mediante l'abusivo e reciproco utilizzo dei badges insieme ad altri colleghi; dedotta anche l'impossibilità tecnica del badge di rilevare ore svolte presso altro ufficio, la presunta inesistenza della prova e la contestata utilizzabilità della sentenza penale di patteggiamento come elemento probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'Appello di Milano aveva adeguatamente motivato la fondatezza dell'addebito valutando gli atti disponibili (incluso il verbale di audizione disciplinare) e ritenendo provato l'uso fraudolento dei badge anche per ritardi o assenze intermedie. Ha inoltre affermato la legittima valorizzazione, nei giudizi civili/disciplinari, della sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) ai fini dell'accertamento del fatto e della sua illiceità, e che ciò vale anche se la sentenza penale è successiva al licenziamento. Il rigetto è stato motivato anche con la mancata specificazione, in cassazione, dei passaggi degli atti di primo grado richiamati. Sono state inoltre confermate la proporzionalità della sanzione alla luce della gravità dell'artificio, del ruolo del lavoratore (capo ufficio) e del disposto normativo richiamato; condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per lamentare omissione di valutazione di circostanze; la Corte ha ritenuto la censura carente per mancata trascrizione puntuale dei passaggi processuali rilevanti

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto che, nel complesso, gli atti a disposizione consentivano di ritenere provato l'addebito e non vi era violazione delle regole sull'onere probatorio

  • art. 5 L. 604/1966

    Richiamata dal ricorrente in relazione all'onere della prova; la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione delle regole specifiche sul licenziamento disciplinare

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5)

    art. 360 n. 3 c.p.c.; art. 360 n. 5 c.p.c.

    Motivi di cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e omessa motivazione); la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i rilievi per genericità o per valutazione tipica del merito

  • art. 444 c.p.p.

    Sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento): la Corte conferma che essa ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto e della sua illiceità e può essere valorizzata nei procedimenti disciplinari e civili anche se è successiva al licenziamento

  • artt. 445, 653, 654 c.p.p.

    art. 445 e art. 653 c.p.p.; richiamo anche all'art. 654 c.p.p.

    Richiamati per spiegare la valenza del giudicato penale e l'efficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi disciplinari e civili; la Corte conferma che il giudicato penale sopravvenuto può essere preso in considerazione nel giudizio di impugnazione della sanzione

  • art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001

    art. 55-quater (testo vigente ratione temporis)

    Richiamato per qualificare come causa di licenziamento le alterazioni dei mezzi di rilevazione della presenza in servizio mediante modalità fraudolente

  • art. 2106 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina del licenziamento disciplinare; la Corte ha ritenuto che la valutazione della proporzionalità della sanzione fosse adeguatamente motivata dal giudice del merito

  • art. 7 L. 300/1970

    Richiamato nella contestazione sulla proporzionalità della sanzione (statuto dei lavoratori); la Corte ha ritenuto la censura generica e non meritevole di accoglimento in sede di legittimità

  • D.P.R. 115/2002 art. 13 comma 1-quater

    art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002

    Norma richiamata per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza del ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento

Massime di principio

  • La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) ha efficacia di giudicato sugli accertamenti di fatto e può essere valorizzata nei giudizi civili e disciplinari, anche se pronunciata dopo il licenziamento
  • L'onere della prova sul fatto disciplinare resta in capo al datore di lavoro, ma in cassazione il lavoratore deve indicare con specificità i passaggi e gli atti di primo grado cui si riferisce; censure generiche o non corredate da trascrizione dei documenti sono inammissibili
  • La valutazione della proporzionalità della sanzione è questione di merito devoluta ai giudici del merito e sindacabile in cassazione solo in presenza di vizi di motivazione gravi o illogicità manifesta
  • L'uso fraudolento dei sistemi di rilevazione della presenza (badge), soprattutto se organizzato e con responsabilità di ruolo (es. capo ufficio), integra una grave violazione del vincolo di fiducia idonea a giustificare il licenziamento disciplinare
  • Il datore di lavoro può proporre e far valere in giudizio prove non emerse nel procedimento disciplinare, incluso l'utilizzo del giudicato penale sopravvenuto, senza che la successività della sentenza ne precluda automaticamente la valutazione

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