Cassazione Civile, Sentenza n. 20720/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato/rideterminato i contributi previdenziali dovuti per la dipendente Romano Maria in capo al notaio Allotta (periodi di lavoro part-time e full-time) e, in via incidentale, aveva proposto domanda di revocazione sostenendo che l'INPS avesse depositato, dopo il ritiro della Corte in camera di consiglio, una memoria contenente nuove argomentazioni decisive per la decisione: tale deposito sarebbe stato fraudolento e determinante della sentenza d'appello, integrando dolo processuale ai sensi dell'art. 395 n.1 c.p.c. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità della revocazione e la decisione di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo i motivi infondati. Ha confermato che il dolo processuale idoneo a giustificare la revocazione richiede un'attività deliberatamente fraudolenta (artifici o raggiri) che abbia effettivamente paralizzato o sviato la difesa e impedito al giudice l'accertamento della verità. Nel caso concreto il verbale d'udienza attestava il deposito della memoria all'udienza, e la produzione era avvenuta in presenza del procuratore della controparte; quindi, anche se il timbro "depositato" sul documento poteva risultare incongruente con il verbale, non emergeva alcuna condotta surrettizia o fraudolenta dell'INPS. Pertanto il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di lite all'INPS (liquidate in Euro 1.000 per compensi professionali e 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori) e la corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.lgs. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395 n. 1 c.p.c.
La revocazione per dolo richiede la prova di "attività deliberatamente fraudolenta" (artifici o raggiri) che abbiano paralizzato o sviato la difesa e impedito l'accertamento della verità; mera irregolarità o deposito tardivo non è sufficiente.
art. 130 c.p.c.
Riferito nelle censure dal ricorrente in relazione alla regolarità del deposito degli atti; la Corte ha ritenuto non provato alcun vizio tale da integrare dolo.
art. 126 c.p.c.
Rincalza principi relativi al principio dispositivo e alla prova; citato dal ricorrente per dedurre falsa applicazione ma la Corte non ha ravvisato violazione sostanziale.
art. 2700 c.c.
Richiamato in relazione al valore di prova degli atti pubblici (data indicata del "depositato"); la sentenza conferma il valore del verbale d'udienza quale atto pubblico fino a querela di falso.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione; il ricorso sosteneva motivazione apparente ma la Corte ha ritenuto congrua la valutazione sulla mancanza di dolo.
art. 111 comma 6 Costituzione
Citato per profili di ragionevolezza e di adeguata motivazione; la Corte ha ritenuto rispettati i principi costituzionali invocati.
art. 132 co. 2 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per presunta illogicità della valutazione della mancata verbalizzazione dell'opposizione al deposito; la Corte ha ritenuto non decisivo il profilo per la revocazione.
art. 13 co. 1 quater d.lgs. n. 115/2002
La corte ha attestato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso (raddoppio) qualora dovuto.
art. 13 co. 1 bis d.lgs. n. 115/2002
Richiamato in ordine alla quantificazione del contributo unificato e alla possibilità di versamento aggiuntivo, come indicato nella decisione.
Massime di principio
- La revocazione per dolo processuale (art. 395 n.1 c.p.c.) richiede prova di condotte intenzionalmente fraudolente (artifici o raggiri) che abbiano effettivamente impedito la difesa o l'accertamento della verità: non basta una mera irregolarità formale nel deposito di atti.
- Il verbale d'udienza ha valore di atto pubblico e fa fede circa eventi processuali (es. deposito di una memoria) fino a querela di falso; chi contesta deve proporre idonea azione probatoria.
- Il deposito tardivo o con timbri incongruenti può essere considerato irrituale ma non sempre integra illecito o dolo: occorre dimostrare il nesso di causalità tra la condotta e l'effettivo pregiudizio alla difesa o l'alterazione della decisione.
- In casi simili è consigliabile: verbalizzare immediatamente l'opposizione in udienza, conservare copie e richieste di verbalizzazione, notificare tempestivamente eccezioni processuali e, se del caso, proporre querela di falso o altre azioni probatorie per dimostrare la fraudolenza.
- La valutazione giudiziale sui presupposti di revocazione è rigorosa e restrittiva; le impugnative devono portare elementi chiari e concreti di frode, non semplici incongruenze formali.
- In caso di soccombenza è possibile la condanna alle spese e l'applicazione di norme sul contributo unificato (anche raddoppiato) secondo quanto previsto dal d.lgs. n.115/2002.
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