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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20720/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato/rideterminato i contributi previdenziali dovuti per la dipendente Romano Maria in capo al notaio Allotta (periodi di lavoro part-time e full-time) e, in via incidentale, aveva proposto domanda di revocazione sostenendo che l'INPS avesse depositato, dopo il ritiro della Corte in camera di consiglio, una memoria contenente nuove argomentazioni decisive per la decisione: tale deposito sarebbe stato fraudolento e determinante della sentenza d'appello, integrando dolo processuale ai sensi dell'art. 395 n.1 c.p.c. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità della revocazione e la decisione di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo i motivi infondati. Ha confermato che il dolo processuale idoneo a giustificare la revocazione richiede un'attività deliberatamente fraudolenta (artifici o raggiri) che abbia effettivamente paralizzato o sviato la difesa e impedito al giudice l'accertamento della verità. Nel caso concreto il verbale d'udienza attestava il deposito della memoria all'udienza, e la produzione era avvenuta in presenza del procuratore della controparte; quindi, anche se il timbro "depositato" sul documento poteva risultare incongruente con il verbale, non emergeva alcuna condotta surrettizia o fraudolenta dell'INPS. Pertanto il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di lite all'INPS (liquidate in Euro 1.000 per compensi professionali e 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori) e la corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.lgs. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 1 c.p.c.

    La revocazione per dolo richiede la prova di "attività deliberatamente fraudolenta" (artifici o raggiri) che abbiano paralizzato o sviato la difesa e impedito l'accertamento della verità; mera irregolarità o deposito tardivo non è sufficiente.

  • art. 130 c.p.c.

    Riferito nelle censure dal ricorrente in relazione alla regolarità del deposito degli atti; la Corte ha ritenuto non provato alcun vizio tale da integrare dolo.

  • art. 126 c.p.c.

    Rincalza principi relativi al principio dispositivo e alla prova; citato dal ricorrente per dedurre falsa applicazione ma la Corte non ha ravvisato violazione sostanziale.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato in relazione al valore di prova degli atti pubblici (data indicata del "depositato"); la sentenza conferma il valore del verbale d'udienza quale atto pubblico fino a querela di falso.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione; il ricorso sosteneva motivazione apparente ma la Corte ha ritenuto congrua la valutazione sulla mancanza di dolo.

  • art. 111 comma 6 Costituzione

    Citato per profili di ragionevolezza e di adeguata motivazione; la Corte ha ritenuto rispettati i principi costituzionali invocati.

  • art. 132 co. 2 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per presunta illogicità della valutazione della mancata verbalizzazione dell'opposizione al deposito; la Corte ha ritenuto non decisivo il profilo per la revocazione.

  • art. 13 co. 1 quater d.lgs. n. 115/2002

    La corte ha attestato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso (raddoppio) qualora dovuto.

  • art. 13 co. 1 bis d.lgs. n. 115/2002

    Richiamato in ordine alla quantificazione del contributo unificato e alla possibilità di versamento aggiuntivo, come indicato nella decisione.

Massime di principio

  • La revocazione per dolo processuale (art. 395 n.1 c.p.c.) richiede prova di condotte intenzionalmente fraudolente (artifici o raggiri) che abbiano effettivamente impedito la difesa o l'accertamento della verità: non basta una mera irregolarità formale nel deposito di atti.
  • Il verbale d'udienza ha valore di atto pubblico e fa fede circa eventi processuali (es. deposito di una memoria) fino a querela di falso; chi contesta deve proporre idonea azione probatoria.
  • Il deposito tardivo o con timbri incongruenti può essere considerato irrituale ma non sempre integra illecito o dolo: occorre dimostrare il nesso di causalità tra la condotta e l'effettivo pregiudizio alla difesa o l'alterazione della decisione.
  • In casi simili è consigliabile: verbalizzare immediatamente l'opposizione in udienza, conservare copie e richieste di verbalizzazione, notificare tempestivamente eccezioni processuali e, se del caso, proporre querela di falso o altre azioni probatorie per dimostrare la fraudolenza.
  • La valutazione giudiziale sui presupposti di revocazione è rigorosa e restrittiva; le impugnative devono portare elementi chiari e concreti di frode, non semplici incongruenze formali.
  • In caso di soccombenza è possibile la condanna alle spese e l'applicazione di norme sul contributo unificato (anche raddoppiato) secondo quanto previsto dal d.lgs. n.115/2002.

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