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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20719/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva rideterminato il periodo di omissione contributiva relativo alla lavoratrice Romano Maria, riconoscendo un rapporto di lavoro a tempo parziale da gen.1992 a mag.1993 e a tempo pieno da giu.1993 a feb.1998 e confermando la condanna del datore di lavoro al pagamento di contributi. L'Allotta propone 14 motivi, articolabili in tre gruppi principali: (1) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per il presunto deposito tardivo e l'assorbimento in decisione di una memoria dell'INPS; (2) violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum, giudicato interno/esterno e mancato rispetto di un verbale di conciliazione o di precedente decisione tributaria che avrebbe limitato o definito il periodo di lavoro; (3) vizi di motivazione e di diritto sulla qualificazione del rapporto di lavoro (onere della prova, presunzioni, valutazione delle prove testimoniali, inquadramento come lavoro subordinato e determinazione del periodo e della prestazione). In memoria finale il ricorrente deduceva anche l'insorgenza di giudicato esterno intervenuto in materia di contributi sanitari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la memoria dell'INPS risultava depositata in udienza in presenza del procuratore dell'Allotta che non eccepì né chiese termine per replica, per cui non si è configurata violazione del contraddittorio. Sul secondo profilo la Corte ha confermato che la corte d'appello poteva correggere un evidente errore materiale (anno 1996 interpretato come 1993) e ha chiarito che la transazione/accomodamento tra lavoratore e datore è atto estraneo rispetto al rapporto tra datore e INPS; pertanto la conciliazione non vincola l'INPS in ordine al credito contributivo (l'ente valuta la retribuzione dovuta e non quella effettivamente corrisposta). Ha inoltre stabilito che il giudicato tributario sui contributi sanitari non incide sulla controversia previdenziale di segno e oggetto diversi. Quanto al merito della qualificazione del rapporto di lavoro, la Corte ha ritenuto corretta e logica la valutazione della corte territoriale che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali e della contraddittorietà delle deduzioni del datore, ha accertato la sussistenza di rapporto di lavoro a tempo pieno per il periodo indicato; la valutazione delle prove non legali è rimessa al giudice del merito e non sindacabile in Cassazione salvo i casi tassativi previsti dall'art. 360 c.p.c. Infine il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e alla maggiorazione del contributo unificato se dovuta.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3-4-5)

    La Corte ha applicato i criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione, ritenendo che le doglianze attinenti alla valutazione delle prove testimoniali non integrano i vizî tassativi di cui all'art. 360 (n. 3, 4 o 5) e che, pertanto, il merito probatorio è rimesso al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo omesso esame di fatto decisivo o palese contraddittorietà della motivazione.

  • art. 2697 c.c. (onere della prova)

    La Corte ha ritenuto che l'INPS, quale parte che allegava il credito contributivo, ha assolto l'onere probatorio circa l'esistenza e la consistenza del rapporto di lavoro mediante le prove testimoniali e gli elementi raccolti; l'apprezzamento dell'attendibilità spettava al giudice di merito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c. (presunzioni e loro limiti)

    Le doglianze secondo cui la decisione sarebbe basata su presunzioni generiche sono state respinte: la Corte ha ritenuto che la decisione si fondava sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e non su presunzioni non gravi, e che la motivazione è stata sufficiente e logica.

  • art. 2094 c.c. e art. 2026 c.c. (soggettività del rapporto di lavoro e principio di autonomia)

    La Corte ha confermato l'applicazione corretta dei criteri giuridici per la qualificazione del rapporto come subordinato, secondo la normativa civilistica e la giurisprudenza consolidata, ritenendo inadeguate le deduzioni contrarie del datore.

  • art. 13, d.lgs. n. 115/2002

    La sentenza rileva la sussistenza dei presupposti processuali per l'aumento del contributo unificato previsto dalla norma (raddoppio del contributo qualora sussistano i requisiti), e dispone la relativa annotazione.

  • artt. 132, 118, 101 c.p.c. e artt. 24, 111 Cost.

    Le doglianze costituzionali e processuali relative a motivazione, contraddittorio e diritto di difesa sono state valutate e respinte: la Corte ha ritenuto rispettati i principi del giusto processo e della motivazione, non ravvisando omissioni tali da integrare violazioni costituzionali.

Massime di principio

  • Una transazione tra lavoratore e datore di lavoro (verbale di conciliazione) non vincola l'INPS: l'ente agisce sul credito contributivo basato sulla retribuzione dovuta, indipendentemente da quanto sia stato effettivamente corrisposto o transato tra le parti private.
  • Il giudicato tributario che definisce obblighi contributivi per aspetti diversi (es. contributi sanitari) non estingue né rende incontestabile la valutazione previdenziale riguardante l'esistenza o la consistenza del rapporto di lavoro se l'oggetto e il presupposto dell'accertamento sono diversi.
  • Il deposito in udienza di una memoria, se avvenuto alla presenza della controparte che non ha eccepito né chiesto termine per replica, non determina automatica nullità per violazione del contraddittorio.
  • La valutazione dell'attendibilità delle prove testimoniali e il bilanciamento probatorio spettano al giudice di merito: la Cassazione non sindaca il 'cattivo esercizio' di tale valutazione se non nei casi tassativi previsti dall'art. 360 c.p.c.
  • L'effetto devolutivo degli appelli può comportare la revisione da parte della corte d'appello dell'intero periodo controverso quando le parti hanno impugnato la sentenza di primo grado su profili relativi al periodo di lavoro.
  • Per far valere opposizioni a cartelle contributive è cruciale distinguere il piano privatistico (rapporti retributivi tra datore e lavoratore) da quello pubblicistico (credito contributivo dell'INPS): le soluzioni concordate tra privati non incidono automaticamente sul credito dell'ente previdenziale.

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