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Sentenza

Sentenza n. 293/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 222/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 169/2024, del Tribunale di Cremona - Sezione Lavoro, pubblicata in data 25 giugno 2024 e notificata in data 26 giugno 2024 (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 222/2024, notificata al Ministero il 26 giugno 2024 e divenuta irrevocabile, con la quale era stato accertato il diritto alla Carta del docente per cinque annualità, per l’importo di euro 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, ed era stata ordinata la messa a disposizione della Carta o di altro strumento equivalente. Nonostante la notificazione della sentenza e una contestuale diffida, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese. Il Ministero ha chiesto la riunione con altri giudizi seriali relativi alla Carta del docente, sostenendo l’identità della materia e la parziale identità dei difensori, nonché la riduzione delle spese in ragione della trattazione unitaria.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza ministeriale di riunione, ritenendo che la sola identità della materia e delle questioni trattate non costituisca sufficiente connessione oggettiva e che la parziale identità dello studio legale non integri una sufficiente connessione soggettiva. Ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che il Ministero non aveva contestato l’inadempimento. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare le attività a dirigenti o funzionari competenti. Il commissario dovrà provvedere all’accredito della Carta del docente o al pagamento delle somme spettanti, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di insufficiente disponibilità sui pertinenti capitoli di bilancio. Il TAR ha inoltre applicato, in funzione prevalentemente sollecitatoria, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: se il Ministero non adempirà entro il termine di novanta giorni, dovrà versare, dalla comunicazione della sentenza, una somma pari agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto; il commissario dovrà calcolare d’ufficio e liquidare contestualmente tale penalità. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente al giudice di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale; nel caso concreto il termine era ampiamente decorso.

  • art. 14, comma 2, l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.

    La mancanza di disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio non impedisce l’esecuzione del giudicato pecuniario; il pagamento può essere disposto mediante conto sospeso.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.

  • art. 70 c.p.a.

    La riunione dei ricorsi richiede una connessione sufficiente; la mera identità della materia non è stata ritenuta adeguata nel caso concreto.

  • artt. 38 e 39 c.p.a.

    Richiamati dal Ministero a sostegno della richiesta di riunione dei giudizi seriali, non applicati in senso favorevole alla riunione per insufficienza della connessione.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal Ministero quale ulteriore fondamento della richiesta di riunione dei ricorsi.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere calibrata in funzione sollecitatoria, con previsione di un termine di adempimento e applicazione della somma in caso di superamento del termine; nel caso concreto è stata commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un’amministrazione statale per l’esecuzione di un titolo giudiziale pecuniario, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, consente al creditore di agire esecutivamente, ove il titolo sia divenuto efficace e l’amministrazione non abbia adempiuto.
  • La mancanza di disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio non costituisce impedimento all’esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti dello Stato: l’amministrazione deve ricorrere, ove necessario, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata con prevalente funzione sollecitatoria, prevedendo un termine di adempimento liberatorio e applicando la penalità, anche retroattivamente rispetto alla scadenza, se l’amministrazione non adempie nel termine assegnato.
  • La mera identità della materia trattata in giudizi seriali e la parziale identità dei difensori non sono, di per sé, sufficienti a giustificare la riunione dei ricorsi quando ciò possa pregiudicare il ristoro delle spese spettanti ai singoli ricorrenti vittoriosi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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