Cassazione Civile, Ordinanza n. 37960/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
Le proprietarie di alcune unità immobiliari site in San Gregorio di Catania avevano impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento/rettifica della rendita catastale con cui l’Ufficio aveva attribuito agli immobili una classe più elevata. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, rideterminando la classe catastale in settima invece che nona e disponendo il riesame dei cespiti accessori. In appello l’Agenzia delle Entrate sosteneva che, trattandosi di classamento conseguente a procedura DOCFA, la motivazione dell’avviso fosse sufficiente con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, poiché gli elementi fattuali dichiarati dal contribuente non erano stati disattesi; denunciava quindi violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dei principi in tema di motivazione degli atti catastali. Le contribuenti resistevano con controricorso. La Corte ha rilevato che il ricorso non trascriveva l’atto impugnato, in violazione dell’autosufficienza, e che comunque la CTR aveva deciso anche sulla base di una valutazione di merito fondata su perizia tecnica giurata e comparazione con immobili similari, circostanza non specificamente censurata; inoltre, essendo la causa definita in doppia conforme, un eventuale vizio motivazionale sarebbe stato comunque inammissibile nei limiti dell’art. 348-ter c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto, da un lato, che mancasse l’autosufficienza del motivo per omessa trascrizione dell’avviso di classamento e, dall’altro, che la censura non attaccasse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche su una valutazione tecnica di merito. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore delle controricorrenti. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la soccombenza di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
In materia catastale, l’obbligo di motivazione dell’atto di classamento dipende dal contenuto concreto dell’atto e dalla relazione tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli effettivamente valorizzati dall’Ufficio; se l’Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la diversa rendita dipende da una valutazione tecnica, la motivazione può essere sintetica, altrimenti deve essere più specifica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione di legge in cassazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e mancata attacco alla ratio decisoria.
Richiamato come base del procedimento camerale sulla proposta del relatore.
In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione nei limiti previsti dalla norma; il richiamo è stato usato per escludere l’ammissibilità di eventuali censure sul merito della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura deve essere autosufficiente: quando si contesta la motivazione di un atto amministrativo o tributario, è necessario riportarne il contenuto essenziale per consentire alla Corte il controllo sulla doglianza.
- In tema di classamento catastale da procedura DOCFA, la motivazione dell’avviso può essere sintetica se l’Ufficio recepisce i dati di fatto dichiarati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica; se invece l’Ufficio contesta o modifica gli elementi fattuali, occorre una motivazione specifica e analitica.
- La censura di legittimità deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito è sorretta anche da una autonoma valutazione tecnica, omettere di censurare tale profilo rende il ricorso inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione se non nei limiti consentiti dall’art. 348-ter c.p.c., sicché la critica deve indirizzarsi a errori di diritto o a specifici vizi non coperti dal divieto.
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