Cassazione Penale, Sentenza n. 20347/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per reati di lesioni e minaccia, deducendo principalmente la prescrizione di tutti i reati (sostenendo che la prescrizione fosse maturata il 9 febbraio 2021). Contestava in particolare il conteggio della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 del d.l. n. 18/2020 (periodo Covid), sostenendo che non ricorrevano le condizioni per applicare la sospensione dal 9 marzo al 30 giugno 2020 per l'intero periodo di 114 giorni e che, in ogni caso, il rinvio d'udienza avrebbe sospeso la prescrizione solo per il periodo dal 20 al 30 giugno 2020. Altri motivi di ricorso riguardavano la presunta errata valutazione della credibilità della persona offesa, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, il diniego delle attenuanti generiche e la revoca della condanna al risarcimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente al capo relativo al reato previsto dall'art. 612 cod. pen. (capo b), dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione e annullando senza rinvio la relativa pena di mesi tre di reclusione. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione della credibilità della persona offesa, ha respinto le doglianze sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della provocazione e ha rigettato la censura sulla condanna al risarcimento per genericità della doglianza. La Corte ha inoltre spiegato i criteri applicativi della sospensione della prescrizione introdotta dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Disciplina la sospensione del corso della prescrizione per l'emergenza Covid-19; la Corte interpreta la sospensione in modo limitato al tempo in cui l'emergenza ha effettivamente impedito l'attività processuale. La parte del comma 9 estendendo la sospensione ai procedimenti rinviati d'ufficio fino al 30 giugno 2020 è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella parte indicata; pertanto va applicata la sospensione per il primo periodo (9 marzo-11 maggio 2020) integralmente solo se l'udienza era fissata in tale periodo e non per i rinvii organizzativi del capo dell'ufficio giudiziario.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2018
Prevede che per i reati il cui regime di perseguibilità è mutato in querela, se il procedimento è pendente il giudice debba informare la persona offesa della facoltà di proporre querela; il termine per la querela decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata, rilevando ai fini della decorrenza della prescrizione.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Le regole su valutazione delle dichiarazioni previste dall'art. 192(3) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono fondare la condanna se la loro credibilità e attendibilità intrinseca risultano adeguatamente verificate e motivatamente valutate.
Norma sulle attenuanti generiche: il giudice di merito può negare il beneficio motivando in base agli indici di preponderante rilevanza; non è tenuto a valutare esaurientemente ogni singolo elemento indicato dalla difesa purché indichi i motivi ostativi principali.
Indicano le regole di calcolo dei termini di prescrizione e come le sentenze che interrompono la prescrizione incidono sui termini; la Corte ha applicato tali disposizioni per calcolare la maturazione della prescrizione del reato di cui all'art. 612 cod. pen.
Sentenza Corte Costituzionale n. 278/2020 e n. 140/2021
La n. 278/2020 ha ritenuto legittima la sospensione breve (9 marzo-11 maggio 2020) senza violare il principio di irretroattività; la n. 140/2021 ha invece dichiarato incostituzionale la parte dell'art. 83 che estende la sospensione per i procedimenti rinviati d'ufficio fino al 30 giugno 2020, limitando quindi l'ambito di applicazione della sospensione.
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione per Covid-19 va applicata solo per il periodo in cui l'attività processuale è effettivamente impedita; non si estende automaticamente ai rinvii organizzativi disposti dopo il 11 maggio 2020 salvo che l'udienza fosse fissata nel primo periodo sospeso.
- Per i reati divenuti perseguibili a querela, il termine per proporre querela decorre dal giorno in cui la persona offesa è informata: tale decorrenza incide sul computo della prescrizione.
- La Corte di Cassazione non può rivedere liberamente la valutazione della prova e della credibilità dei testi fatta dal giudice di merito, salvo vizi logico-giuridici evidenti; le contestazioni sulla motivazione sono spesso dichiarate inammissibili se mirano a una rivalutazione dei fatti.
- Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche e della provocazione spetta al giudice di merito e può essere motivato indicandone gli indici prevalenti senza analizzare punto per punto tutti gli elementi proposti dalla difesa.
- Se la prescrizione è accertata in favore dell'imputato per un capo di imputazione, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per quel capo eliminando la pena, mentre le rimanenti doglianze possono essere dichiarate inammissibili se non adeguatamente specificate.
- Le doglianze generiche sulla condanna risarcitoria sono inammissibili se non esplicitano in modo preciso le ragioni e gli elementi di fatto o di diritto su cui si fondano.
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