Cassazione Penale, Sentenza n. 38490/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava che la sentenza della Corte di cassazione non aveva esaminato un motivo nuovo proposto con memoria depositata dopo il ricorso originario. Tale motivo nuovo lamentava la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e dell'art. 81 c.p. con riferimento alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, in particolare agli aumenti praticati a titolo di continuazione, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 40/2019 che aveva inciso sulla cornice edittale dei reati satellite. Il ricorrente chiedeva che l omissione di esame fosse qualificata come errore di fatto emendabile ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, benché la sentenza impugnata non abbia esaminato il motivo nuovo, quest ultimo era inammissibile perché riguardava un punto della decisione di secondo grado non compreso nell'atto di impugnazione originario; i motivi nuovi sono ammissibili solo se attengono ai capi o punti della decisione enunciati nel ricorso originario. Poiché l'omessa disamina riguardava un motivo manifestamente inammissibile, non sussiste l'errore di fatto correggibile ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
Norma che disciplina il rimedio per errore di fatto emendabile; la Corte ha interpretato che il rimedio è applicabile solo se l'omissione riguarda motivi non manifestamente infondati e di potenziale rilevanza ai fini del decidere.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Regola la possibilità di proporre motivi nuovi con memoria; la Corte ha richiamato il principio che i motivi nuovi devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione già impugnati con l'atto originario, altrimenti sono inammissibili.
art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di indicare i capi o i punti della decisione oggetto di impugnazione nell'atto originario; la mancata indicazione impedisce che nuovi argomenti attengano a punti diversi della sentenza.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (t.u.s.)
Norma incriminatrice sui cd. reati satellite; la questione nuova riguardava l'applicazione dei principi derivanti dalla pronuncia costituzionale alla dosimetria degli aumenti per continuazione relativi a questa norma.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (t.u.s.)
Norma che riguarda le sanzioni per il concorso nei reati di stupefacenti; citata come capo di imputazione esaminato nei motivi originari del ricorso.
Richiamato in relazione alla questione di cumulo/continuazione e alla dosimetria della pena; la Corte ha ritenuto che il relativo motivo nuovo non rientrasse nei capi impugnati originariamente.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Previsione che ha consentito al Pubblico Ministero di trasmettere richieste scritte; nel procedimento il Procuratore generale ha chiesto la revoca limitata della sentenza impugnata riguardo all'omessa disamina del motivo nuovo.
Sentenza Corte costituzionale n. 40/2019
Decisione che ha inciso sulla legittimità della cornice edittale dei reati satellite (art. 73 t.u.s.); il ricorrente ha invocato i principi di questa pronuncia per ottenere una rideterminazione degli aumenti praticati a titolo di continuazione.
Massime di principio
- I motivi nuovi presentati in memoria sono ammissibili solo se riguardano i capi o punti della decisione già indicati nel ricorso originario; altrimenti sono inammissibili.
- L'omissione da parte della Corte di esaminare un motivo inammissibile non configura errore di fatto emendabile ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.; il rimedio è riservato alle omissioni su questioni non manifestamente infondate e potenzialmente decisive.
- Se una pronuncia intervenuta successivamente (es. sentenza costituzionale) incide sulla disciplina sanzionatoria, il difensore deve collegare chiaramente e tempestivamente tale argomento ai punti già impugnati o proporre specifico e tempestivo mezzo di impugnazione per quella questione.
- Questioni diverse del trattamento sanzionatorio (es. configurabilità della recidiva vs dosimetria per continuazione) sono autonome e non si possono automaticamente ricondurre l'una all'altra per ammettere un motivo nuovo.
- Per evitare inammissibilità, qualsiasi doglianza rilevante sul trattamento della pena in grado di appello dovrebbe essere espressamente indicata nell'atto di impugnazione originario o tempestivamente impugnata con gli strumenti processuali appropriati.
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