Cassazione Penale, Sentenza n. 5921/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la confermata confisca della somma di denaro pari a 10.000 euro, ritenuta profitto del reato. Sostiene che, essendo stato assolto in primo grado dall'accusa di spaccio, il denaro avrebbe dovuto essere dissequestrato e che la riforma in appello non poteva incidere su tale punto, posto che il concordato in appello riguardava solo il capo di imputazione per il quale era stata riconosciuta colpevolezza in primo grado.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e lo respinge. Rileva che il concordato in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado alla verifica della pena concordata, escludendo la valutazione di questioni estranee al patto. Inoltre, la Corte ritiene comunque infondate le deduzioni del ricorrente: la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (confisca per sproporzione tra redditi leciti e valore dei beni), e non in base alle norme applicabili alla cessione di stupefacenti; tale confisca è pertanto legittima in quanto relativa alla detenzione a fini di spaccio per la quale è stata confermata la condanna. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Indica la fattispecie di detenzione a fini di spaccio; la sentenza conferma la condanna per tale reato come oggetto della valutazione in appello.
Norma che disciplina il concordato in appello; secondo la Corte limita la cognizione del giudice di secondo grado alla verifica della pena concordata escludendo la devoluzione di questioni estranee al patto.
Prevede la confisca quando sussiste sproporzione tra redditi leciti e valore dei beni di cui il condannato ha disponibilità e di cui non giustifica la provenienza; la Corte la ritiene applicabile alla detenzione a fini di spaccio, autorizzando la confisca del denaro anche in assenza di nesso di pertinenzialità con il reato.
Norma sulla confisca applicabile in altri scenari; la Corte osserva che non è pertinente per la confisca del denaro nelle ipotesi di mera detenzione senza il relativo nesso con il profitto del reato di cessione.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Collega l'applicazione delle disposizioni in materia di confisca previste dal codice penale alle fattispecie del testo unico stupefacenti; la Corte lo richiama per l'applicabilità dell'art. 240-bis al caso di detenzione.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma applicabile all'ipotesi di cessione di stupefacenti con riferimento alla confisca dei proventi della cessione; la Corte distingue tale ipotesi dalla mera detenzione, per la quale quel rimedio non è applicabile senza il necessario nesso di pertinenzialità.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma richiamata per il rito cartolare; la Corte segnala che il procedimento è stato trattato in forma cartolare ai sensi di tale disposizione.
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15)
Ulteriore riferimento normativo relativo al procedimento cartolare, richiamato nella fase di trattazione del ricorso.
Prevede la condanna alle spese e il versamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte applica tale norma a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il concordato in appello (accordo sulla pena) limita la cognizione del giudice di secondo grado alla verifica della pena concordata: questioni non comprese nel patto sono decadute e non sono devolute al giudice d'appello.
- La confisca del denaro in reati legati a stupefacenti può essere disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. in presenza di una sproporzione tra redditi leciti e valore dei beni, indipendentemente da un nesso diretto di pertinenzialità con il reato di mera detenzione.
- Le norme che disciplinano la confisca dei proventi della cessione (ad esempio art. 73 comma 7-bis o art. 240 cod. pen.) non sono automaticamente applicabili ai casi di mera detenzione senza prova del nesso tra denaro e attività di spaccio.
- Chiudere un ricorso con accordo sulla pena implica che chi impugna rinuncia a far valere questioni estranee al concordato; per contestare aspetti come la confisca occorre che tali questioni siano oggetto di devoluzione in sede di accordo o siano state tempestivamente sollevate.
- In caso di inammissibilità del ricorso, è possibile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di somme in favore della Cassa delle ammende.
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