Cassazione Civile, Ordinanza n. 36437/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La società ricorrente impugnava l’ordinanza/sentenza che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso un sollecito di pagamento relativo a una cartella esattoriale emessa a seguito di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Dinanzi alla Corte denunciava violazione dell’art. 140 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la cartella fosse stata notificata in modo nullo o inesistente: secondo la ricorrente, il notificatore non avrebbe rispettato il procedimento ex art. 140 c.p.c., perché l’avviso di deposito sarebbe stato affisso presso la casa comunale e non sulla porta della sede legale della società. La censura era collegata all’eccezione di prescrizione della pretesa, che la società assumeva illegittimamente respinta in ragione della pretesa validità della notifica del 15 ottobre 2012.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata non affermava affatto la validità della notifica sulla base della sola affissione presso la casa comunale, ma aveva ritenuto integrato il procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. sulla base degli adempimenti risultanti in atti. La doglianza è stata ritenuta carente di specificità, perché non riportava il contenuto della relata di notifica e non consentiva di verificare puntualmente l’asserito errore di diritto. Ne è seguita la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La notifica è ritenuta valida quando risultano eseguiti tutti gli adempimenti previsti dal procedimento, e la censura deve confrontarsi con gli specifici passaggi della relata e della motivazione impugnata.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato in relazione alla notificazione della cartella esattoriale; la doglianza sull’erroneità della notifica è stata però ritenuta non specificamente sviluppata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di nullità della notifica deve essere specifica e autosufficiente: occorre confrontarsi con la motivazione impugnata e riprodurre gli elementi testuali essenziali della relata o degli atti rilevanti, quando il vizio denunciato non consista in un error in procedendo su atti processuali direttamente esaminabili dalla Corte.
- La validità della notifica ex art. 140 c.p.c. va valutata in base alla completezza degli adempimenti prescritti dalla norma; non è sufficiente dedurre in astratto un’irregolarità senza dimostrare, in modo puntuale, quale passaggio del procedimento sia mancato o sia stato eseguito in modo difforme.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese in favore della parte resistente costituita e può determinare l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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