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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20481/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni dipendenti di una società operante nel settore dei servizi informatici hanno contestato la legittimità di un'operazione del 22 dicembre 2016 con cui la loro datrice di lavoro aveva ceduto a un'altra società un ramo aziendale, con effetti dal 1 gennaio 2017. I lavoratori hanno sostenuto che l'oggetto del trasferimento non integrasse un vero ramo d'azienda, perché non preesistente e comunque privo di autonomia funzionale, chiedendo la declaratoria di nullità o inefficacia della cessione e il ripristino dei rapporti di lavoro alle dipendenze della cedente. Il tribunale ha rigettato la domanda; la corte d'appello ha confermato, rilevando che il ramo ceduto era individuato nel contratto, comprendeva beni materiali e personale già addetto all'attività, riguardava un servizio di assistenza tecnica e manutenzione già svolto in precedenza e conservava autonomia organizzativa e funzionale. In cassazione i lavoratori hanno articolato cinque motivi: difetto di motivazione perché la sentenza sarebbe scollegata dalle prove; motivazione apparente o inesistente sulla preesistenza del ramo; motivazione apparente sul rilievo attribuito a personale e competenze tecniche, che renderebbero il ramo "leggero" o dematerializzato; motivazione inesistente in diritto sull'applicazione dell'art. 2112 c.c.; violazione dell'art. 2112 c.c. per erronea sussunzione dei fatti nella disciplina del trasferimento di ramo d'azienda, con richiesta sostanziale di una diversa ricostruzione dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché la motivazione della sentenza d'appello, anche per relationem a un precedente identico, non era né assente né apparente: la corte territoriale aveva esaminato il contratto di cessione, i motivi di appello, la consistenza dei beni materiali, il ruolo decisivo del personale e delle competenze tecniche, la questione della clientela, l'uso comune di alcuni servizi informatici e la continuità dell'attività svolta dai lavoratori. Quanto al quinto motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la parte in cui si sollecitava una rivalutazione del fatto, attività riservata al giudice di merito, e comunque infondata la residua censura, perché la fattispecie accertata integrava i presupposti dell'art. 2112 c.c. e quindi un legittimo trasferimento di ramo d'azienda. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna al rimborso in favore di ciascuna controricorrente, oltre contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge sostanziale; nel caso concreto la censura è stata ritenuta in parte inammissibile perché diretta a una diversa ricostruzione del fatto e in parte infondata.

  • art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.

    È stata richiamata per i motivi relativi a nullità della sentenza, motivazione apparente o inesistente; la Corte ha escluso i vizi denunciati perché la motivazione d'appello era sufficiente e coerente.

  • art. 115, co. 1, c.p.c.

    La doglianza di violazione dell'art. 115 c.p.c. è stata respinta perché la corte territoriale aveva effettivamente considerato allegazioni e prove acquisite.

  • art. 132, n. 4), c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la motivazione non era inesistente o apparente, essendo possibile ricostruire il percorso argomentativo dalla sentenza d'appello anche tramite rinvio per relationem.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il richiamo a precedenti identici è stato ritenuto legittimo; la motivazione per relationem è ammessa se consente di ricostruire un percorso argomentativo esauriente e coerente.

  • art. 2112 c.c.

    La Corte ha ritenuto corretta la sussunzione della fattispecie nella disciplina del trasferimento d'azienda/ramo d'azienda, valorizzando la preesistenza e l'autonomia funzionale del complesso ceduto.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per l'importo-base del contributo unificato richiamato ai fini del raddoppio previsto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza d'appello è valida anche quando sia resa per relationem a un precedente specifico, purché il giudice dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma e il percorso argomentativo complessivo risulti ricostruibile e coerente.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., ciò che rileva è che il complesso ceduto sia preesistente e dotato di autonomia funzionale, anche se riferito a una singola attività aziendale e anche se caratterizzato da prevalente rilevanza del personale e delle competenze tecniche rispetto ai beni materiali.
  • La mancata cessione della clientela non è di per sé decisiva per escludere l'autonomia funzionale del ramo, quando dagli elementi complessivi emerga la continuità operativa del servizio e la preesistenza della struttura organizzativa ceduta.
  • L'utilizzo comune di alcuni servizi accessori tra cedente e cessionaria non esclude, da solo, la configurabilità di un ramo d'azienda trasferito, se tali servizi non attengono al nucleo dell'attività ceduta e risultano funzionali alla sola continuità operativa iniziale.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'azienda
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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