Ordinanza n. 43/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli che ha revocato il nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato rilasciato in favore del lavoratore Masuk Samid Ahmed presentata in data 27/03/2023 ai sensi dell'art. 22 del d. Lgs. 286/98 e dell'art. 31 D.P.R. 394/99 e successive modifiche e integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli di revoca del nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, rilasciato nell'ambito della procedura prevista dall'art. 22 del d.lgs. 286/1998 e dall'art. 31 del d.P.R. 394/1999, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, la violazione delle garanzie procedimentali, lamentando la mancata comunicazione o notifica degli atti endoprocedimentali. Ha inoltre sostenuto la sussistenza dei requisiti necessari per il positivo esito della procedura, producendo documentazione relativa al datore di lavoro, all'asseverazione e alla verifica di indisponibilità di lavoratori.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca. In base alla sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto rilevante la censura relativa alla pretermissione delle garanzie procedimentali, non adeguatamente contrastata dall'Amministrazione, che non aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettiva notificazione degli atti endoprocedimentali. Il Collegio ha inoltre rilevato che la documentazione depositata dal ricorrente forniva un principio di prova circa l'effettiva sussistenza dei requisiti condizionanti il positivo esito della procedura, con particolare riferimento alla posizione del datore di lavoro, all'asseverazione e alla verifica di indisponibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata per il 22 luglio 2026.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura per il nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro subordinato.
La disposizione è richiamata quale disciplina attuativa della procedura relativa al nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato.
La norma disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR si è pronunciato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata produzione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante la notificazione degli atti endoprocedimentali può rendere rilevante la censura di violazione delle garanzie partecipative, quando il ricorrente abbia fornito elementi documentali idonei a prospettare che il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto incidere sulla decisione finale.
- La tutela cautelare può essere concessa quando il ricorrente fornisca un principio di prova circa la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari per il positivo esito del procedimento amministrativo e prospetti, con plausibile fondatezza, l'illegittimità dell'atto sfavorevole.
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo valuta sommariamente la plausibilità delle censure e il rischio derivante dall'efficacia dell'atto, senza definire in via definitiva la controversia di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 8 gen 2026Ordinanza n. 47/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 8 gen 2026Ordinanza n. 42/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 8 gen 2026Ordinanza n. 254/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 8 gen 2026Ordinanza n. 293/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 8 gen 2026Ordinanza n. 294/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →