Cassazione Penale, Sentenza n. 31828/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata, di origine nigeriana, era stata ritenuta responsabile di avere svolto il ruolo di organizzatrice nell'ambito di un'associazione composta da più persone, finalizzata alla tratta di persone, all'agevolazione dell'ingresso illegale in Italia di giovani provenienti dalla Nigeria e al loro successivo sfruttamento nella prostituzione. Le contestazioni riguardavano inoltre il favoreggiamento dell'ingresso illegale di alcune giovani e condotte di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ai danni di altre persone offese. La Corte di assise di appello di Venezia aveva riqualificato i fatti di cui ai capi 1) e 2), con riferimento a una persona offesa, nel delitto di tratta ex art. 601 c.p., assorbendo in tale reato il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione riferiti alla medesima persona; aveva escluso una contestata aggravante e rideterminato la pena in otto anni e sei mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. La ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell'art. 143 c.p.p. per la mancata traduzione in una lingua a lei comprensibile della sentenza di appello; 2) violazione dell'art. 522 c.p.p., sostenendo che la condanna per tratta fosse intervenuta in assenza di specifica contestazione, dopo l'assoluzione dal delitto associativo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza dell'elemento soggettivo e degli elementi costitutivi della tratta ai danni di una persona offesa; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di altre persone offese, alle aggravanti e alla prescrizione; 5) analoghi vizi in relazione alle condotte di sfruttamento della prostituzione e alla prescrizione. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, riconoscendo tuttavia la fondatezza del primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità: dagli atti risultava che la sentenza di appello era stata tradotta in inglese e depositata e notificata mentre era ancora pendente il termine per impugnare; la ricorrente non aveva dedotto né l'incongruità dei tempi né irregolarità nelle modalità della traduzione, né aveva depositato motivi aggiunti o memorie. Il secondo motivo è stato rigettato: la contestazione associativa descriveva anche condotte riconducibili alla tratta e indicava la finalità di commettere tale delitto, sicché la riqualificazione non aveva comportato una trasformazione radicale del fatto né una decisione a sorpresa, e l'assoluzione dal reato associativo non era incompatibile con la possibilità di ritenere contestati ulteriori reati. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non correlato alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il reclutamento, il trasporto e l'ingresso irregolare della persona offesa, l'inganno circa il lavoro promesso e le condotte volte ad avviarla alla prostituzione, sulla base di dichiarazioni, intercettazioni e riscontri investigativi. Il quarto motivo è stato ritenuto generico e infondato: la Corte territoriale aveva adeguatamente ricostruito il contributo dell'imputata al finanziamento, al trasporto e all'ingresso delle giovani; il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è reato di pericolo o a consumazione anticipata, perfezionato dal compimento di atti diretti a procurare l'ingresso illegale, senza necessità che l'ingresso si realizzi. Le aggravanti erano state motivate e la prescrizione non era maturata. Anche il quinto motivo è stato ritenuto generico: la sentenza di appello aveva valorizzato controlli e appostamenti di polizia, ricariche su carte e intercettazioni, nonché due conversazioni per una delle contestazioni. Quanto alla prescrizione, per le fattispecie di sfruttamento della prostituzione aggravate, la pena massima di dodici anni, aumentabile di un quarto ai sensi dell'art. 161 c.p., determinava un termine di quindici anni, non decorso rispetto alle date contestate.
Norme richiamate
Il testo richiama l'obbligo di traduzione degli atti processuali essenziali per l'imputato che non comprende la lingua italiana.
L'omessa o tardiva traduzione della sentenza può integrare una nullità generale a regime intermedio; quando la traduzione è stata eseguita, l'imputato deve dedurre specificamente l'incongruità del termine o le irregolarità delle modalità di traduzione.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Nullità generali concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato.
La violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza dell'imputato alloglotto è ricondotta a una nullità generale a regime intermedio.
Il testo lo richiama in relazione ai termini per eccepire le nullità a regime intermedio.
La nullità derivante dall'omessa traduzione deve essere eccepita nei termini previsti per le nullità a regime intermedio.
Il testo lo richiama in materia di correlazione tra imputazione contestata e sentenza.
La violazione non ricorre quando la riqualificazione non comporta una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto e l'imputato ha avuto concreta possibilità di difendersi.
Delitto di tratta di persone.
La Corte ha ritenuto descritti nella contestazione elementi fattuali compatibili con il reclutamento, trasporto e ingresso della persona offesa mediante inganno e con il successivo sfruttamento.
art. 602-ter, comma 1, lett. b) e c), c.p.
Aggravanti del delitto di tratta richiamate nella sentenza.
La Corte di appello aveva applicato le aggravanti in relazione alla tratta, mentre una specifica aggravante era stata esclusa nella riforma della sentenza di primo grado.
Associazione per delinquere.
La contestazione dell'associazione finalizzata anche alla commissione della tratta non impedisce, in assenza di prova del vincolo associativo, la riqualificazione dei fatti concretamente descritti nel delitto-fine.
art. 12, comma 3, lett. b) e d), 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998
Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato, anche dal pericolo di vita e dalla finalità di sfruttamento della prostituzione.
La fattispecie è un reato di pericolo o a consumazione anticipata, che si perfeziona con il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso illegale, anche se l'ingresso nel territorio italiano non si realizza.
art. 3, nn. 5, 7 e 8, legge n. 75 del 1958
Fattispecie di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione richiamate per le diverse contestazioni.
Le condotte di sfruttamento sono state ritenute provate sulla base di dichiarazioni, controlli di polizia, appostamenti, ricariche su carte e intercettazioni.
art. 4, n. 7, legge n. 75 del 1958
Aggravante applicata ai reati di cui ai capi 3) e 5), con raddoppio della pena.
Il raddoppio della pena massima incide sul calcolo del termine di prescrizione.
Aumento di un quarto del termine di prescrizione per effetto dell'interruzione.
Applicato alla pena massima di dodici anni, conduce, secondo la sentenza, a un termine prescrizionale di quindici anni, al netto delle sospensioni.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Inammissibilità del ricorso per motivi privi di specificità.
È aspecifico il motivo che non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata e si limita a riproporre doglianze già esaminate e disattese.
art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003
Obbligo di omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
La sentenza dispone l'omissione dei dati identificativi delle persone interessate.
Massime di principio
- L'omessa traduzione della sentenza all'imputato che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio; se la traduzione è stata effettuata prima della scadenza del termine per impugnare, l'imputato deve dedurre specificamente l'incongruità del termine o le irregolarità delle modalità di esecuzione, non potendo limitarsi a lamentare genericamente l'assenza originaria della traduzione.
- Non sussiste violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza quando la contestazione, anche formulata nell'ambito di un'imputazione associativa, descrive in fatto gli elementi essenziali del reato-fine per il quale interviene la condanna e l'imputato ha avuto nel concreto la possibilità di difendersi; occorre una trasformazione radicale del fatto, tale da determinare un'incertezza sull'oggetto dell'accusa e un reale pregiudizio difensivo.
- Il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina previsto dall'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 è reato di pericolo o a consumazione anticipata: è sufficiente il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso illegale dello straniero, senza che sia necessario l'effettivo ingresso nel territorio dello Stato.
- Un motivo di ricorso per cassazione è aspecifico quando non si confronta con il percorso argomentativo della sentenza impugnata e ripropone in termini meramente reiterativi questioni già dedotte in appello e adeguatamente esaminate dal giudice del gravame.
- Ai fini della prescrizione dei reati di sfruttamento della prostituzione aggravati dal raddoppio della pena, il termine deve essere calcolato sulla pena massima risultante dall'aggravamento e sugli eventuali aumenti previsti dall'art. 161 c.p.; nel caso esaminato, il termine così determinato non era decorso.
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