Cassazione Penale, Sentenza n. 10328/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna del 13/09/2024 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP di Parma (05/08/2024) che aveva disposto la custodia in carcere per reati connessi a stupefacenti. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria e alla presunta errata applicazione dell'art. 110 c.p.: sostiene che non vi fosse prova della sua diretta disponibilità della sostanza stupefacente e che la mera condivisione dell'alloggio e l'uso comune dell'armadio (dove il coimputato Spahiu deteneva lo stupefacente) non integrerebbero il concorso di persone, ma solo una connivenza non punibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Bologna avesse fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica in ordine alla gravità indiziaria: la condotta del ricorrente è stata valutata come contributo agevolatore significativo (messa a disposizione dell'abitazione, custodia di denaro provento, ecc.), idoneo a integrare il concorso di persone ai sensi dell'art. 110 c.p. La Corte ha richiamato i principi sulla natura dei gravi indizi ai fini delle misure cautelari e la distinzione tra connivenza meramente passiva e contributo consapevole e agevolatore. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte conferma che il concorso di persone può fondarsi non solo su contributi causali diretti ma anche su contributi "agevolatori" (materiali o morali) che rafforzano o facilitano l'attività criminosa altrui; tale contributo esteriore, se idoneo ad apportare un contributo apprezzabile, può integrare il concorso.
In tema di misure cautelari, per la sussistenza dei "gravi indizi" occorrono elementi logici o rappresentativi che, seppure non probatori oltre ogni ragionevole dubbio, costituiscono una qualificata probabilità di colpevolezza idonea a fondare la misura; la valutazione compete al giudice di merito e la Cassazione verifica solo l'adeguatezza e la logicità della motivazione.
d.P.R. n. 309/1990, artt. 73 comma 1 e 80 comma 2
Norme sostanziali in materia di stupefacenti richiamate nel capo di imputazione: la Corte ha ritenuto compatibile la valutazione del Tribunale con l'accertamento di indizi circa detenzione e traffico di stupefacenti.
Permette la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulti che l'inammissibilità sia avvenuta senza colpa; la Corte ha applicato tale disposizione per la somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Richiamato come norma procedurale autorizzante la memoria di replica del difensore; non incide sul merito della decisione di inammissibilità.
Norma richiamata nel capo di imputazione relativo al concorso nel reato; la valutazione della Corte ha considerato la ricaduta della pluralità di condotte sulla responsabilità penale del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammissibile solo per violazione di specifiche norme o per manifesta illogicità della motivazione: censure che chiedono una rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
- Per l'applicazione di misure cautelari la nozione di "gravi indizi" comprende elementi che, pur non essendo definitivi, formano una probabilità qualificata di responsabilità e la Cassazione controlla la logicità e l'esaustività della motivazione del giudice di merito.
- La distinzione tra connivenza non punibile e concorso è fondata sulla presenza o meno di un contributo consapevole e positivo all'altrui reato: la mera passività è insufficiente, mentre la messa a disposizione di un alloggio, la custodia di denaro provento o altri atti idonei ad agevolare concretamente il traffico possono integrare un contributo agevolatore punibile ai sensi dell'art. 110 c.p.
- In situazioni simili, chiunque fornisca basi logistiche o mezzi (locali, custodia di proventi, strumenti) può essere ritenuto partecipe anche se non detiene direttamente la sostanza, purché emerga una connessione consapevole e un contributo apprezzabile all'attività illecita.
- Il ricorrente deve valutare il rischio di inammissibilità in cassazione: censure meramente valutative dei fatti sono inefficaci e possono comportare sanzioni pecuniarie se non risulta assenza di colpa.
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