Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25047/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo con cui una banca aveva chiesto a un garante il pagamento di euro 233.381,84, oltre interessi, in forza di una fideiussione omnibus rilasciata a garanzia di quattro mutui fondiari e di un finanziamento stipulati dalla società debitrice principale. Dopo l’opposizione, il Tribunale aveva qualificato la garanzia come contratto autonomo e aveva respinto l’opposizione. In appello, la Corte territoriale aveva invece qualificato il negozio come fideiussione, dichiarando la nullità parziale delle clausole corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI per violazione della normativa antitrust, ritenendo valide le restanti pattuizioni e disponendo ulteriori accertamenti sul credito. Con la sentenza definitiva, la Corte d’appello aveva respinto le ulteriori censure del garante. Il garante ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: violazione delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione della documentazione del credito, lamentando la mancata produzione degli estratti conto e della documentazione prevista dall’art. 50 T.U.B.; erronea declaratoria di tardività dell’eccezione di decadenza della banca ai sensi dell’art. 1957 c.c.; travisamento della prova e erronea valutazione dell’asserita tempestività delle iniziative della banca nei confronti della debitrice principale; violazione delle norme sulla validità del contratto e sui vizi del consenso, sostenendo di non avere prestato consenso all’importo massimo garantito e di avere sottoscritto un modulo successivamente completato. La società cessionaria del credito aveva proposto un distinto ricorso contro la sentenza non definitiva, contestando, tra l’altro, la produzione documentale del garante, la pronuncia di nullità parziale anziché totale e la qualificazione della garanzia come fideiussione anziché garanzia autonoma.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e ha esaminato prioritariamente il ricorso del garante contro la sentenza definitiva, ritenendolo logicamente pregiudiziale. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere un riesame dei fatti e della prova del credito, mentre la Corte d’appello aveva fondato la decisione sui contratti e sulla documentazione esaminata dal consulente tecnico d’ufficio; la censura non coglieva quindi la ratio decidendi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a ottenere una diversa interpretazione degli atti processuali quanto alla tempestiva proposizione dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.; la Corte d’appello aveva ritenuto dedotta inizialmente soltanto la prescrizione, con valutazione di merito non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia per la dipendenza dalla censura sulla tempestività dell’eccezione, sia perché diretto al riesame delle circostanze di fatto relative alle iniziative della banca. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché mirava a una diversa interpretazione della questione relativa al disconoscimento del documento e alla formazione del contenuto della fideiussione; la Corte territoriale aveva rilevato l’assenza di disconoscimento, querela di falso o mezzi istruttori idonei a dimostrare una diversa volontà negoziale. Il ricorso contro la sentenza definitiva è stato pertanto dichiarato inammissibile. Il ricorso della società cessionaria contro la sentenza non definitiva è stato dichiarato assorbito. Il garante è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società cessionaria, oltre accessori, nonché dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi deducibili con il ricorso per cassazione; la Corte ha escluso che potessero essere utilizzati per ottenere un nuovo esame delle prove o una diversa interpretazione dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla ripartizione dell’onere della prova sul credito; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al riesame dell’accertamento documentale compiuto in appello.

  • art. 1957 c.c.

    Disciplina la decadenza del creditore dall’azione contro il fideiussore; la Corte ha confermato, ai fini del giudizio di legittimità, la valutazione della Corte d’appello sulla tardività dell’eccezione e sull’esistenza di iniziative della banca idonee a escludere l’inerzia.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione del materiale probatorio; la Corte ha escluso che il ricorso evidenziasse una violazione riconducibile a un nuovo apprezzamento di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta a contestare l’interpretazione dei fatti.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato in relazione al momento di proposizione dell’eccezione di decadenza; la Corte ha ritenuto non sindacabile la qualificazione operata dal giudice d’appello circa il contenuto delle difese tempestivamente formulate.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dal garante in relazione alla validità della fideiussione; la questione è stata esaminata dal giudice di merito e la relativa censura in cassazione è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1427 c.c.

    Richiamato in relazione ai vizi del consenso; la Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva escluso qualsiasi prova della diversa volontà negoziale prospettata dal garante.

  • art. 50 T.U.B.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’insufficienza della documentazione prodotta a prova del credito; la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché ritenuta diretta al riesame della prova.

  • art. 2, comma 1, lett. a), L. 287/1990

    La Corte d’appello aveva dichiarato parzialmente nulle le clausole della fideiussione coincidenti con quelle dello schema ABI, mantenendo valide le restanti pattuizioni; tale statuizione è rimasta assorbita dall’inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la censura che, mediante il richiamo alla violazione delle norme sull’onere della prova o sulla valutazione probatoria, miri sostanzialmente a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa interpretazione della documentazione già esaminata dal giudice di merito.
  • La qualificazione, da parte del giudice di merito, del contenuto delle difese processuali e della tempestività della proposizione di un’eccezione non è riesaminabile in cassazione quando la censura si risolva nella richiesta di una diversa interpretazione degli atti, anziché nella denuncia di un effettivo error in procedendo adeguatamente specificato.
  • La censura relativa all’inosservanza del termine previsto dall’art. 1957 c.c. è inammissibile, in sede di legittimità, quando contesti soltanto l’apprezzamento del giudice di merito circa la tempestività dell’eccezione o l’esistenza e l’efficacia delle iniziative intraprese dal creditore nei confronti del debitore principale.
  • La contestazione della sottoscrizione o del contenuto di un contratto non può essere affidata a una mera allegazione di formazione del documento in bianco o di difformità dalla volontà negoziale, se il giudice di merito ha accertato l’assenza di disconoscimento, querela di falso o specifici mezzi istruttori idonei a dimostrare tale difformità; la rivalutazione di tale accertamento è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.