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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14431/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società, pronunciata su istanza di un creditore. La società ha dapprima proposto reclamo ex art. 18 l. fall. deducendo, tra l'altro, vizi della notifica dell'istanza di fallimento e insussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità per mancato superamento delle soglie dimensionali. Dopo una prima cassazione con rinvio, il giudice di rinvio ha riesaminato la fallibilità anche alla luce di documenti ulteriori acquisiti d'ufficio e/o prodotti dalla creditrice, ritenendo superate le soglie di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. e anche il limite dei debiti scaduti e non pagati di cui all'art. 15, ultimo comma, l. fall. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 18, comma 7, l. fall. e degli artt. 392-394 c.p.c., sostenendo che il termine per la costituzione della parte resistente nel reclamo sarebbe perentorio e che erano quindi inammissibili nuove allegazioni e produzioni; 2) violazione dell'art. 18, commi 8 e 10, l. fall., dell'art. 1, comma 2, l. fall. e degli artt. 345 e 115 c.p.c., contestando i poteri istruttori officiosi e l'utilizzo di fatti/documenti nuovi; 3) violazione degli artt. 392-394 c.p.c. e 345 c.p.c., assumendo che nel rinvio non fossero ammissibili nuovi documenti o fatti successivi al primo giudizio; 4) violazione degli artt. 1, comma 2, e 18, comma 10, l. fall., nonché degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per asserito giudicato implicito sul requisito dei debiti scaduti; 5) omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali in relazione all'insinuazione dell'Agenzia delle Entrate al passivo e alla correttezza del relativo calcolo; 6) violazione dell'art. 15, ultimo comma, l. fall. e degli artt. 2704, 2730, 2735 c.c., per avere la Corte territoriale fondato la decisione su debiti dedotti tardivamente e per non aver adeguatamente valutato dichiarazioni liberatorie. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, chiarendo che, pur essendo perentorio il termine di costituzione della parte resistente nel reclamo, la sua violazione non comporta decadenza dal diritto di opporsi al reclamo; che nel giudizio di reclamo e, soprattutto, nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione per violazione di legge, il giudice può utilizzare poteri istruttori officiosi e acquisire documenti rilevanti anche se non prodotti tempestivamente, purché i requisiti di fallibilità siano in contestazione; che non vi era alcun giudicato implicito sul solo requisito dei debiti scaduti perché i requisiti di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. sono autonomi e ciascuno deve essere verificato; che la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. era inammissibile perché mirava a rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria; e che non sussisteva la denunciata violazione dell'art. 15, ultimo comma, l. fall., essendo stato riaperto il thema decidendum dal precedente annullamento con rinvio. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della declaratoria di fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società dichiarata fallita. Ha ritenuto infondati i motivi sulle preclusioni processuali, sulla utilizzabilità dei documenti e dei fatti emersi nel giudizio di rinvio, sul preteso giudicato implicito e sulle censure relative alla soglia dei debiti scaduti e non pagati. La sentenza impugnata della Corte d'appello, che aveva confermato il fallimento della società, è rimasta quindi ferma. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa delle parti intimate; è stato però disposto l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, il termine di costituzione della parte resistente è perentorio, ma la sua inosservanza non comporta decadenza dal diritto di opporsi al reclamo; il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi e acquisire documenti rilevanti, nei limiti in cui i requisiti di fallibilità siano oggetto di contestazione.

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    I requisiti soggettivi di fallibilità sono autonomi e devono sussistere tutti; il debitore può provare la non fallibilità con documentazione diversa dai bilanci e il giudice può verificare officiosamente il superamento delle soglie se il relativo punto è controverso.

  • art. 15, ultimo comma, l. fall.

    La dichiarazione di fallimento non può essere pronunciata se i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare sono inferiori alla soglia legale; nel caso concreto la soglia è stata ritenuta superata sulla base dei documenti acquisiti.

  • artt. 392-394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio, quando la cassazione ha riaperto il thema decidendum per violazione di legge, possono essere ammessi gli accertamenti e le prove necessarie al nuovo esame della controversia.

  • art. 345 c.p.c.

    Le preclusioni sulle nuove prove non operano nello stesso modo quando il giudizio di rinvio richiede un nuovo accertamento dei fatti conseguente alla cassazione per violazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente ha richiamato il principio di non contestazione, ma la Corte ha escluso che esso impedisse al giudice del reclamo di verificare d'ufficio i presupposti di fallibilità in contestazione.

  • art. 324 c.p.c.

    È stato escluso che si fosse formato un giudicato interno sul solo profilo dei debiti scaduti, poiché le condizioni di fallibilità hanno autonomia reciproca.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte ha negato l'esistenza di un giudicato sostanziale implicito sul requisito dei debiti scaduti.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'opponibilità temporale dei documenti; la censura è stata respinta perché diretta a contestare la valutazione di merito.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per qualificare come confessioni stragiudiziali alcune dichiarazioni liberatorie; la Corte non ha ritenuto decisivo il rilievo, poiché la doglianza mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 2730 c.c.; la Corte ha comunque escluso che le censure imponessero una diversa soluzione in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in applicazione della disciplina sulle impugnazioni respinte.

Massime di principio

  • Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, la tardiva costituzione della parte resistente non equivale automaticamente a decadenza dal diritto di contrastare il reclamo, ma può incidere solo sulle modalità e sull'estensione delle difese esercitabili.
  • Il giudice del reclamo ex art. 18 l. fall. può esercitare poteri istruttori officiosi e acquisire documentazione anche dal fascicolo della procedura concorsuale, quando i requisiti di fallibilità sono oggetto di contestazione.
  • Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per violazione di legge, se il thema decidendum viene riaperto e richiede un nuovo accertamento fattuale o normativo, possono essere ammesse nuove prove funzionali a tale accertamento.
  • I requisiti soggettivi di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l. fall. sono autonomi tra loro: l'esclusione di uno solo di essi non consente di ritenere implicitamente accertati o esclusi gli altri.
  • Non può parlarsi di giudicato implicito su un requisito di fallibilità quando la relativa questione conserva autonomia logico-giuridica rispetto a quelle espressamente esaminate e decise.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non le argomentazioni difensive o le contestazioni sulla valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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