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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39598/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una condomina volta a ottenere il ripristino dei luoghi dopo che l'altra condomina, proprietaria di un appartamento al secondo piano del medesimo edificio, aveva fatto aprire sulla facciata condominiale un'ampia veduta al posto della preesistente parete in mattoni forati frangisole. L'attrice sosteneva che l'opera fosse stata eseguita senza le prescritte autorizzazioni amministrative e condominiali e che violasse le norme sulle modificazioni delle parti comuni e sul decoro architettonico. Il primo giudice aveva accolto la domanda, qualificando l'intervento nell'ambito dell'art. 1102 c.c. e ritenendo che non potesse comunque alterare il decoro. La corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, valorizzando una nozione dinamica di decoro architettonico, applicabile a tutti gli edifici e non solo a quelli di pregio artistico, e ha escluso che la nuova finestra, per posizione, materiali e inserimento nella facciata, determinasse una lesione del decoro o un pregiudizio per gli altri condomini. Con il ricorso per cassazione la condomina attrice ha dedotto violazione degli artt. 1102, 1117, 1120 e 1122 c.c., oltre agli artt. 112 e 132, comma 4, c.p.c. e all'art. 111 Cost., lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la lesione del decoro e avesse omesso di pronunciarsi su alcune censure. La Corte di cassazione ha ritenuto i tre motivi congiuntamente infondati, affermando che la valutazione sull'alterazione del decoro architettonico è apprezzamento di merito insindacabile se congruamente motivato; ha quindi confermato la sentenza impugnata e rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che la corte d'appello avesse correttamente applicato i principi in materia di decoro architettonico e avesse compiuto un accertamento di fatto adeguatamente motivato e, come tale, non censurabile in sede di legittimità. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    richiamato per valutare se l'intervento del singolo condomino sulla cosa comune rientrasse nei limiti dell'uso consentito; la Corte ne prende atto nel quadro della disciplina delle modifiche alle parti comuni.

  • art. 1117 c.c.

    richiamato come norma sulla comunione condominiale e sulle parti comuni, in collegamento con la contestazione dell'intervento sulla facciata.

  • art. 1120 c.c.

    richiamato in tema di innovazioni condominiali e dei limiti posti alle modifiche delle parti comuni.

  • art. 1122 c.c.

    richiamato quale disciplina delle opere del condomino sulla proprietà esclusiva che possano incidere sulle parti comuni o pregiudicare il decoro dell'edificio.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte esclude che vi sia stata motivazione apparente o carente.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del giusto processo e della necessità di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per lamentare omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in relazione al parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La valutazione circa la sussistenza di una lesione del decoro architettonico dell'edificio condominiale costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • Il concetto di decoro architettonico va inteso in senso dinamico: non riguarda solo l'assetto originario dell'edificio, ma anche le modifiche e innovazioni successivamente eseguite, purché nei limiti consentiti dalla disciplina condominiale.
  • Per integrare la lesione del decoro non è sufficiente una mera alterazione delle linee architettoniche; occorre che l'intervento incida negativamente sull'armonia complessiva dell'edificio e, secondo l'impostazione richiamata, determini anche un pregiudizio economico apprezzabile.
  • Le censure di legittimità che si limitino a contrapporre una diversa lettura del merito alla motivazione della sentenza impugnata non sono idonee a ottenere la cassazione quando il giudice di appello abbia correttamente esaminato i criteri giuridici applicabili e li abbia coerentemente applicati al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieParti comuni
RamiCondominio
IstitutiOnere della prova

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