Cassazione Civile, Ordinanza n. 21244/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda nasce da due avvisi di accertamento notificati a un'associazione sportiva dilettantistica per gli anni d'imposta 2007 e 2008. L'Ufficio aveva ritenuto che nove fatture emesse nel 2007 per prestazioni rese nell'ambito di un torneo calcistico ricorrente dovessero essere assoggettate a IVA e computate tra i ricavi dell'attività caratteristica, con conseguente superamento della soglia prevista per il regime forfettario delle associazioni sportive dilettantistiche e perdita del beneficio fiscale dall'anno successivo; per il 2008 aveva quindi recuperato a tassazione IRES, IRAP e IVA sul presupposto dell'inapplicabilità del regime agevolato. La contribuente aveva impugnato gli avvisi; nel giudizio relativo al 2008 la CTP aveva inizialmente sospeso il processo in attesa della definizione della controversia sul 2007, poi aveva deciso nel merito accogliendo il ricorso. L'Agenzia aveva appellato e la CTR aveva dichiarato estinto il giudizio di primo grado per mancata riassunzione entro sei mesi dalla sentenza resa sulla causa pregiudicante. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 45 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 338 c.p.c., sostenendo che l'estinzione del processo d'appello produce effetti sul giudicato della sentenza di primo grado; 2) violazione dell'art. 59 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 338 c.p.c., lamentando che, una volta ravvisata l'estinzione, la CTR avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice; 3) violazione dell'art. 43 D.Lgs. 546/1992, censurando il mancato riconoscimento della possibilità di riattivazione d'ufficio del processo sospeso e contestando la decorrenza del termine semestrale dalla data di deposito della sentenza pregiudicante, non ancora passata in giudicato. L'Agenzia, nel controricorso, ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo la radicale inesistenza della sentenza di primo grado, poiché il giudizio sospeso non sarebbe potuto proseguire senza istanza di riassunzione della parte interessata, e chiedendo la rimessione al primo giudice per abnormità/nullità assimilabile ai casi dell'art. 59, comma 1, lett. e), D.Lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha accolto solo il terzo motivo del ricorso principale, rigettando i primi due, e ha rigettato integralmente il ricorso incidentale condizionato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviato alla CGT-2 della Toscana, in diversa composizione, perché riesamini la causa nel merito uniformandosi ai principi di diritto affermati. In sintesi, la Corte ha ritenuto corretto il principio secondo cui il processo sospeso per pregiudizialità non può essere riattivato d'ufficio, ma ha censurato l'errore della CTR nell'individuare il dies a quo del termine semestrale di riassunzione nel deposito della sentenza pregiudicante non ancora definitiva. Ha inoltre escluso che il vizio denunciato dall'Agenzia integrasse inesistenza della sentenza di primo grado, qualificandolo piuttosto come nullità derivata deducibile nei termini dell'impugnazione ordinaria.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge richiamato per tutti i motivi del ricorso principale e per quello incidentale.
art. 45 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente alla ratio decidendi perché la sentenza impugnata aveva dichiarato estinto il giudizio di primo grado, non quello d'appello.
Richiamato dai ricorrenti principale e incidentale; la Corte ne esclude la pertinenza rispetto alla declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado e afferma che i suoi effetti sul giudicato non sono trattati dalla sentenza impugnata.
art. 59 D.Lgs. n. 546 del 1992
Le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative ed eccezionali; nel caso concreto non ricorrevano, perché il giudice d'appello non aveva dichiarato l'estinzione del processo in sede di reclamo contro provvedimento presidenziale e il vizio denunciato dall'Agenzia non integra inesistenza della sentenza.
art. 43 D.Lgs. n. 546 del 1992
"dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione"
La ripresa del processo sospeso spetta alla parte interessata mediante istanza di trattazione; non è consentita una riattivazione officiosa da parte del giudice. Il termine semestrale decorre dalla cessazione della causa sospensiva, che coincide con il passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante.
art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992
Norma richiamata come base della sospensione del giudizio tributario per pregiudizialità.
Il riferimento al giudicato va inteso come individuazione del momento da cui decorre l'istanza di riassunzione del processo, non come limite di durata della sospensione.
Se la decisione sulla causa pregiudicante non è ancora passata in giudicato, il giudice può eventualmente adottare una sospensione facoltativa del processo pregiudicato.
La violazione del divieto di compiere atti processuali durante la sospensione determina nullità derivata della sentenza, non inesistenza giuridica.
art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario corrisponde al divieto di compiere atti durante la sospensione, la cui violazione comporta nullità derivata della sentenza.
Base processuale per la cassazione con rinvio nei limiti della censura accolta.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Consente la cassazione con rinvio e l'enunciazione dei principi di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il rinvio nel processo tributario e per la disciplina delle spese nel giudizio di legittimità.
art. 59, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 546 del 1992
Riguarda un'ipotesi peculiare di rimessione al primo giudice per estinzione dichiarata erroneamente in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; non è applicabile al caso esaminato.
art. 59, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 546 del 1992
È evocato dall'Agenzia come parametro analogico; la Corte esclude che il vizio denunciato sia assimilabile alla mancata sottoscrizione della sentenza.
Il controricorso può valere come ricorso incidentale se contiene i requisiti del ricorso per cassazione e la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza.
Requisiti di ammissibilità richiamati per qualificare il controricorso dell'Agenzia come ricorso incidentale.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica l'ulteriore contributo unificato all'Agenzia delle Entrate, in quanto esentata mediante prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012
Richiamato per il meccanismo della prenotazione a debito in favore delle amministrazioni pubbliche.
art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002
Conferma l'esenzione delle amministrazioni pubbliche dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel processo tributario sospeso per pregiudizialità, la riassunzione deve essere provocata dalla parte interessata con istanza di trattazione; il giudice non può riattivare il processo d'ufficio.
- Il termine semestrale per la riassunzione decorre dalla cessazione della causa di sospensione, che coincide con il passaggio in giudicato della decisione resa nella causa pregiudicante.
- Se la decisione sulla causa pregiudicante non è ancora definitiva, il processo pregiudicato non può essere dichiarato estinto per mancata riassunzione, poiché la sospensione non è ancora cessata.
- Le ipotesi di rimessione al primo giudice nel processo tributario sono tassative ed eccezionali; non possono essere estese a vicende che integrano soltanto nullità processuali da far valere con i normali mezzi di impugnazione.
- La violazione del divieto di compiere atti processuali durante la sospensione determina una nullità derivata della sentenza, non la sua inesistenza giuridica.
- Un vizio processuale può essere fatto valere solo se è pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata; censure estranee alla motivazione sono inammissibili.
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