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Sentenza

Sentenza del 16/10/2015 n. 20963 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva indicato nella dichiarazione Modello Unico 2001 un credito d'imposta di lire 21.648.000, senza presentare il Modello VR, e aveva chiesto il rimborso soltanto il 24 gennaio 2003. L'Amministrazione aveva respinto l'istanza ritenendo decorso il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. La contribuente sosteneva invece che fosse applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e che l'istanza costituisse il sollecito di una precedente richiesta. In Cassazione, tuttavia, il ricorso non conteneva quesiti di diritto, momenti di sintesi né motivi specifici, ma solo argomentazioni generiche e indistinte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 la legittimazione processuale in materia fiscale spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi proposti contro l'Agenzia delle Entrate per violazione dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, non essendo stati formulati gli specifici quesiti di diritto e il momento di sintesi richiesti. La ricorrente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre alle spese prenotate a debito. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Ministero.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1

    ha trasferito alle agenzie fiscali tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" già facenti capo al Ministero

    A partire dall'operatività delle Agenzie fiscali, la legittimazione attiva e passiva nei giudizi tributari spetta all'Agenzia competente e non più al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

  • D.M. 28 dicembre 2000, art. 1

    giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali

    Fissa al 1° gennaio 2001 l'inizio dell'operatività delle Agenzie fiscali, rilevante per individuare il soggetto legittimato nei giudizi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    È stato invocato dall'Amministrazione quale fondamento del termine biennale di decadenza per la proposizione della domanda di rimborso tributario.

  • Codice civile, art. 2946

    La contribuente sosteneva l'applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione, ma la questione non è stata esaminata nel merito poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per i ricorsi soggetti al regime transitorio applicabile ratione temporis, imponeva per i motivi di diritto un quesito specifico e, per i vizi motivazionali, un autonomo momento di sintesi; la loro mancanza comportava l'inammissibilità del ricorso.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Individua i principali vizi denunciabili in Cassazione, ma la loro deduzione deve rispettare i requisiti formali previsti dall'art. 366-bis c.p.c. nel regime applicabile al processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente riproporre genericamente le argomentazioni già svolte nei gradi di merito: ogni motivo deve indicare con precisione la violazione denunciata e rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis.
  • Quando la legge processuale richiede un quesito di diritto o un momento di sintesi, la loro omissione può determinare l'inammissibilità del ricorso senza esame delle questioni sostanziali, anche se la pretesa fiscale potrebbe avere profili discutibili nel merito.
  • Nei giudizi tributari instaurati dopo l'operatività delle Agenzie fiscali, il soggetto normalmente legittimato passivamente è l'Agenzia delle Entrate, non il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  • Per le richieste di rimborso fiscale occorre verificare con precisione il termine applicabile, la decorrenza, gli eventuali adempimenti formali richiesti e la tempestività dell'istanza; l'indicazione del credito in dichiarazione non necessariamente sostituisce una specifica domanda di rimborso.
  • Una domanda successiva può essere qualificata come sollecito di una precedente richiesta solo se esiste una domanda anteriore individuabile e validamente presentata; in mancanza, può essere considerata la prima domanda utile ai fini della decorrenza dei termini.

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