Cassazione Civile, Ordinanza n. 09475/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di cessioni di crediti vantati da una società fornitrice verso una ASL, crediti poi confluiti in una procedura di pagamento e in un accordo transattivo regionale cd. "tombale" relativo a debiti sanitari. La cessionaria ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di un ingente importo; la ASL ha proposto opposizione e, in appello, ha sostenuto che una parte dei crediti fosse stata rinunciata, estinta e resa inesigibile per effetto della transazione, perché non certificata secondo le clausole dell'accordo. La società originaria cedente/mandataria ha resistito deducendo, tra l'altro, che la transazione non le fosse opponibile, che la clausola di tombalità fosse nulla o comunque inapplicabile, e ha proposto domande di manleva verso la dante causa. La cessionaria ha pure censurato il mancato riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. In cassazione entrambe le ricorrenti hanno articolato motivi di violazione degli artt. 112, 1362, 1363, 1365 e 1366 c.c., contestando l'interpretazione dell'accordo transattivo e la rilevanza della mancata certificazione dei crediti; la cessionaria ha inoltre lamentato l'omesso applicazione del tasso di mora commerciale. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi sull'asserita nullità e sulla ricostruzione dell'accordo, osservando che non era stata adeguatamente trascritta la convenzione e che i ricorsi miravano sostanzialmente a sollecitare una diversa lettura del merito. Ha inoltre escluso che l'abuso di dipendenza economica fosse pertinente, trattandosi di rapporti con enti pubblici e non di strategie commerciali tra imprese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Engie Servizi s.p.a. sia il ricorso incidentale di Banca Farmafactoring s.p.a. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la debenza verso la cessionaria del credito relativo alle fatture indicate, ritenendolo inesigibile, rinunciato ed estinto in forza dell'accordo transattivo e della mancata certificazione. Ha inoltre confermato la regolazione delle spese: condanna dei soccombenti al pagamento delle spese in favore dell'ASL Roma 1 e compensazione delle spese tra Engie Servizi s.p.a. e Gasoltermica s.p.a. La Corte ha dato altresì atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché il motivo difettava di autosufficienza e, in ogni caso, la Corte territoriale si era comunque pronunciata sulla nullità prospettata.
Il richiamo alla rilevabilità d'ufficio della nullità è stato ritenuto assorbito e comunque non decisivo nel caso concreto.
La disposizione sull'abuso di dipendenza economica è stata ritenuta inapplicabile al caso, poiché la fattispecie riguardava rapporti di regolazione di crediti verso enti pubblici e non strategie commerciali tra imprese.
Le censure sono state dichiarate inammissibili perché non indicavano specificamente i canoni violati né trascrivevano le clausole rilevanti; la ricorrente chiedeva in sostanza una diversa interpretazione del contratto.
Il parametro della buona fede nell'interpretazione contrattuale è stato evocato ma ritenuto non utilmente censurato, perché la critica si risolveva in una diversa lettura del testo negoziale.
Il motivo relativo agli interessi di mora è stato dichiarato assorbito dal rigetto degli altri motivi; la Corte non è entrata nel merito della quantificazione degli interessi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata applicata la previsione sull'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di omessa pronuncia o di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali richiede specifica indicazione della clausola controversa e trascrizione del suo contenuto essenziale; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del contratto.
- L'abuso di dipendenza economica presuppone un rapporto tra imprese con squilibrio e condotta arbitraria contraria a buona fede finalizzata a imporre condizioni ingiustificate; la norma non è automaticamente applicabile a controversie relative alla regolazione di crediti verso enti pubblici.
- Quando l'effetto estintivo o di rinuncia dipende da un accordo transattivo, il giudice di merito può valorizzare la mancata osservanza delle condizioni previste dall'accordo per l'inclusione o certificazione dei crediti; in cassazione tale accertamento è insindacabile se sorretto da motivazione congrua e non specificamente attinto da vizi di legittimità.
- La deduzione di nullità contrattuale non supera il vaglio di ammissibilità se il ricorrente non allega e non riproduce in ricorso il testo della convenzione di cui invoca l'invalidità, così da consentire il controllo della Corte sulla qualità di parte e sul contenuto dell'atto.
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