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Parere

Parere n. 1200/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora Elena Giuliante contro il Comune di Firenze e nei confronti dell’Azienda USL Toscana Centro per l’annullamento: - del provvedimento n. 2284/2021 del 15 ottobre 2021, notificato in data 25 ottobre 2021, recante il “diniego della domanda di Concessione Edilizia in Sanatoria presentata ai sensi dell’art. 31 L. 47 del 28/02/1985 dal Sig. Faustino Borri in qualità di comproprietario in data 13/05/1986 e registrata con protocollo 80495/1986 posizione S/32513 per opere abusive realizzate in Via del Cantone n. 9/r piano terreno, quartiere 2 […]” con ordine di procedere, in qualità di attuale proprietaria, alla demolizione delle opere abusive individuate nel provvedimento e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni a decorrere dalla data della notifica del provvedimento ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001; - di ogni altro presupposto, connesso e comunque consequenziale, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di concessione edilizia in sanatoria n. 2284/2021 del Comune di Firenze e dell’ordine di demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale il privato

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, il diniego comunale della domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985, nonché il conseguente ordine di demolizione delle opere abusive e di rimessione in pristino. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 338 del regio decreto n. 1265/1934, anche in relazione alla legge n. 166/2002, il difetto di motivazione e di istruttoria ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché l’errata valutazione dei fatti, il travisamento e il difetto dei presupposti. Nel corso del procedimento il Comune di Firenze ha adottato l’atto n. 120/2025, con cui ha revocato il diniego impugnato e ha riconosciuto, limitatamente ai modelli ministeriali MOD. 47/85-D01 e D03, la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria in data 29 marzo 2001, ai sensi dell’art. 35, comma 12, della legge n. 47/1985.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto cessata la materia del contendere, poiché il Comune ha autonomamente revocato, dopo la proposizione del ricorso straordinario, il diniego impugnato, soddisfacendo pienamente l’interesse sostanziale della ricorrente. Non sono stati esaminati nel merito i singoli motivi di ricorso, né la domanda cautelare, che è stata assorbita. Il parere è nel senso di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Osservazioni

Cessazione della materia del contendere

La revoca in autotutela del diniego impugnato e il riconoscimento della formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria hanno determinato la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato dalla ricorrente; il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Domanda cautelare

La domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati è assorbita in conseguenza della cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 31 l. 47/1985

    La domanda di sanatoria edilizia era stata presentata ai sensi di tale disposizione.

  • art. 35, comma 12, l. 47/1985

    Il Comune ha riconosciuto la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria, limitatamente ai modelli MOD. 47/85-D01 e D03, per decorso dei termini previsti dalla disposizione.

  • art. 338 r.d. 1265/1934

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente quale parametro di legittimità del diniego, ma non è stata esaminata nel merito a seguito della cessazione della materia del contendere.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria; il motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Il provvedimento impugnato ordinava alla proprietaria la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino ai sensi di tale disposizione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

    La disposizione è stata applicata quale fondamento della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, cui consegue l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso straordinario, l’amministrazione rimuove autonomamente l’atto impugnato e soddisfa pienamente l’interesse sostanziale del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso, poiché la decisione non potrebbe più arrecare un’utilità ulteriore al ricorrente rispetto a quella già conseguita.
  • La domanda cautelare resta assorbita quando, nel corso del procedimento, l’atto impugnato è stato revocato e l’interesse sostanziale perseguito è stato integralmente soddisfatto.

Diniego di sanatoria edilizia e successiva revoca

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una proprietaria privata contro il Comune di Firenze, con l’intervento dell’Azienda USL Toscana Centro. Il ricorso era diretto contro il diniego di una concessione edilizia in sanatoria e contro il conseguente ordine di demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive.

Premesse e domanda impugnatoria

Il provvedimento comunale n. 2284/2021 aveva respinto la domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985 e aveva ordinato alla proprietaria attuale di procedere alla demolizione delle opere abusive entro novanta giorni dalla notificazione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

La ricorrente aveva formulato quattro motivi, riguardanti:

  • la violazione e falsa applicazione dell’art. 338 del regio decreto n. 1265/1934;
  • la violazione e falsa interpretazione dell’art. 338 del regio decreto n. 1265/1934 in relazione alla legge n. 166/2002;
  • il difetto di motivazione e di istruttoria in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
  • l’errata valutazione dei fatti, il travisamento, l’erroneità dei presupposti e la carenza di motivazione in punto di fatto.

Sopravvenienze nel corso del procedimento

Dalla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è emerso che il Comune di Firenze, con atto n. 120/2025, ha revocato il diniego impugnato. Contestualmente, il Comune ha riconosciuto che, limitatamente ai modelli ministeriali MOD. 47/85-D01 e D03, si era formato il silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria in data 29 marzo 2001, per il decorso dei termini previsti dall’art. 35, comma 12, della legge n. 47/1985.

Il Ministero ha quindi ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha condiviso tale impostazione. La revoca comunale è intervenuta dopo la proposizione del ricorso e ha rimosso il diniego impugnato, determinando la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale perseguito dalla ricorrente.

In applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui la piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla legittimità del diniego, alla motivazione, all’istruttoria e alla valutazione dei presupposti della sanatoria.

Esito

Il parere è nel senso di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. La domanda cautelare è stata assorbita, poiché la revoca dell’atto impugnato ha eliminato l’esigenza di una pronuncia sulla sospensione della sua efficacia.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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