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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39478/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il regime sanzionatorio derivante dalla sentenza impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. I motivi riguardavano, in sostanza, il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che le censure riproponevano questioni già esaminate dai giudici di merito, miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e risultavano inoltre generiche perché non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    disposizione incriminatrice richiamata quale base della condanna per il reato in materia di stupefacenti

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    ipotesi di lieve entità invocata dal ricorrente e negata nei giudizi di merito

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato censurato nel ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di vizi di motivazione o di violazione di legge, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio e di una diversa ricostruzione del fatto.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità e delle attenuanti generiche non può essere sindacato in cassazione se la censura non evidenzia reali vizi logici o giuridici della motivazione, ma mira solo a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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