Ordinanza n. 4642/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 27 dell’8.1.2024, notificata in data 26.1.2024, avente ad oggetto la “rimozione o demolizione d’ufficio in danno delle opere abusive di ristrutturazione edilizia, eseguite in assenza del titolo abilitativo, in Roma, in Via di Settecamini 78, foglio 294, part. 1745 sub 3 e 4 (art. 16 Legge Regione Lazio n. 15/2008 e s.m.i. e art. 33 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)”; - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 1163 del 29.5.2023, avente ad oggetto l’ “ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in Roma, in Via di Settecamini 78, foglio 294, part. 1745 sub 3 e 4 (art. 16 Legge Regione Lazio n. 15/2008 e s.m.i. e art. 33 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)”; - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 645 del 28.3.2023, avente ad oggetto l’ “immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia degli interventi abusivi eseguiti in Roma, in Via di Settecamini 78, foglio di mappa 294, part 1745, sub 3 e 4; (art. 14 co. 1 L. r. n. 15/2008 e s.m.i. ed art. 27 co. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) e comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.)” - dei verbali di sopralluogo eseguiti dalla Polizia di Roma Capitale in data 13.9.2023, 17.11.2021 e 8.5.2017; - della nota prot. 38749 del 20.6.2023 della Polizia di Roma Capitale; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente alla suddetta Determinazione n. 27 dell’8.1.2024, ancorché non conosciuto, se ed in quanto illegittimo e lesivo dei diritti della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazioni dirigenziali di sospensione dei lavori, ingiunzione di rimozione o demolizione e rimozione o demolizione d’ufficio in danno relative a opere di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzate
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato le determinazioni dirigenziali con cui Roma Capitale aveva disposto la sospensione di ulteriori attività edilizie, ingiunto la rimozione o demolizione degli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza titolo abilitativo e, successivamente, disposto la rimozione o demolizione d’ufficio in danno. Sono stati inoltre impugnati i verbali di sopralluogo e la nota della Polizia di Roma Capitale posti a fondamento degli atti repressivi, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi o conseguenti. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato interrotto per la morte della ricorrente prima della decisione sul merito.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la ricorrente è deceduta, come comprovato dal certificato di morte depositato in giudizio il 19 dicembre 2025. La morte determina la perdita della capacità processuale della parte e rende necessario interrompere il processo per tutelare il principio del contraddittorio e consentire gli eventuali adempimenti processuali degli aventi causa. Il giudice non ha esaminato la legittimità degli atti edilizi impugnati e ha disposto alla cancelleria gli adempimenti necessari.
Norme richiamate
rimozione o demolizione d’ufficio in danno delle opere abusive di ristrutturazione edilizia
Richiamato quale base normativa dell’azione repressiva edilizia oggetto di impugnazione; l’ordinanza non ne esamina l’interpretazione.
rimozione o demolizione degli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati
Richiamato quale base normativa dell’ingiunzione e della demolizione delle opere abusive; l’ordinanza non ne esamina l’interpretazione.
immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia degli interventi abusivi
Richiamato quale base normativa del provvedimento di sospensione dei lavori; l’ordinanza non ne esamina l’interpretazione.
art. 27 comma 3 d.P.R. n. 380/2001
immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia
Richiamato quale base normativa del provvedimento di sospensione dei lavori; l’ordinanza non ne esamina l’interpretazione.
comunicazione di avvio del procedimento
Richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; l’ordinanza non ne valuta la corretta applicazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, è comprovata la morte della parte persona fisica, il processo deve essere interrotto per la perdita della capacità processuale e per consentire il rispetto del contraddittorio nei confronti degli eventuali aventi causa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 166/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 131/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 132/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →