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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00932/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società fornitrice chiede l’ammissione al passivo del fallimento di una società cliente per il prezzo di merce asseritamente venduta e non pagata, oltre interessi. Il giudice delegato rigetta la domanda; l’opposizione allo stato passivo viene respinta dal Tribunale, che ritiene non opponibili al curatore le fatture annotate nelle scritture contabili della fallita e non provata la consegna della merce perché i documenti di trasporto sono privi di sottoscrizione del vettore e del destinatario. La ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2704 c.c. e 45 l.fall., sostenendo che le fatture avevano data certa anteriore al fallimento e provavano il credito; (2) violazione degli artt. 2704, 2709, 1988 c.c. e 45 l.fall. e omesso esame di fatto decisivo, deducendo che il legale rappresentante della fallita aveva riconosciuto il debito in un atto del 7.2.2013, opponibile al curatore e idoneo a far operare la presunzione ex art. 1988 c.c.; (3) violazione degli artt. 2704 e 1988 c.c. e 45 l.fall., sostenendo che anche una perizia giurata redatta su incarico della fallita e asseverata prima del fallimento attestava l’esistenza del debito ed era opponibile al curatore. I motivi sono trattati congiuntamente perché connessi.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso nei limiti esposti in motivazione, cassa il decreto del Tribunale di Foggia e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ritiene decisivo il riconoscimento di debito anteriore al fallimento, opponibile alla massa se munito di data certa, perché la ricognizione di debito fa presumere l’esistenza del rapporto fondamentale e sposta sul curatore l’onere di provarne l’inesistenza, l’invalidità o l’inefficacia. In assenza di tale prova, il titolo deve reputarsi esistente, valido ed efficace. La Corte osserva inoltre che la questione dell’inapplicabilità dell’art. 2710 c.c. al curatore e l’inidoneità dei documenti di trasporto privi di sottoscrizione non superano il rilievo della ricognizione di debito. Viene anche escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato per l’esito favorevole del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    regola la domanda di insinuazione al passivo proposta dal creditore nel fallimento.

  • art. 2704 c.c.

    la data certa della scrittura privata nei confronti dei terzi può essere provata anche con elementi diversi dalla registrazione, da valutare caso per caso; una scrittura con data certa anteriore al fallimento è opponibile alla massa.

  • art. 45 l.fall.

    gli atti non opponibili al fallimento non possono essere fatti valere contro la massa; nel caso concreto la opponibilità dipende dalla data certa anteriore al fallimento.

  • art. 2709 c.c.

    le scritture contabili dell’imprenditore non sono opponibili al curatore nella stessa misura in cui lo sono nei rapporti inter partes, se il curatore agisce come terzo/gestore del patrimonio fallimentare.

  • art. 2710 c.c.

    la Corte richiama il principio di non applicabilità nei confronti del curatore fallimentare che agisca come gestore del patrimonio del fallito.

  • art. 1988 c.c.

    la ricognizione di debito non è fonte autonoma dell’obbligazione, ma comporta astrazione processuale della causa debendi e dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, salvo prova contraria dell’inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto.

  • art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.

    dedotto come parametro di legittimità per le violazioni di legge denunciate nei primi e terzo motivo.

  • art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.

    dedotto per l’omesso esame di un fatto decisivo con riferimento al riconoscimento di debito.

  • art. 384, 1° co., cod. proc. civ.

    consente l’enunciazione del principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    non trova applicazione in ragione dell’accoglimento del ricorso.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato ordinario, rispetto al quale è escluso l’ulteriore importo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di insinuazione al passivo, il creditore che agisca per l’adempimento di un contratto deve provare la fonte del proprio diritto e la scadenza del credito, limitandosi ad allegare l’inadempimento; grava invece sul debitore o sulla curatela l’onere di provare il fatto estintivo, cioè l’avvenuto pagamento o altra causa di estinzione.
  • La ricognizione di debito anteriore al fallimento e munita di data certa è opponibile alla massa dei creditori: essa non crea da sola il debito, ma presume l’esistenza del rapporto fondamentale e sposta sul curatore l’onere di dimostrarne l’inesistenza, l’invalidità o l’inefficacia.
  • Ai fini dell’opponibilità al fallimento ex art. 2704 c.c., la data certa può essere desunta anche da elementi estrinseci alla scrittura, valutabili dal giudice caso per caso; la produzione del documento in un giudizio anteriore al fallimento può rilevare come fatto idoneo a provare la data.
  • Le annotazioni nelle scritture contabili della società fallita e la documentazione di trasporto, se non idonee da sole a dimostrare la consegna, non neutralizzano il rilievo probatorio di una valida ricognizione di debito opponibile alla procedura.
  • Quando il rapporto fondamentale è presunto esistente per effetto della ricognizione di debito, il curatore che contesti il credito deve offrire prova specifica dell’inesistenza, della nullità, dell’inefficacia o dell’estinzione del rapporto sottostante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoCompravenditaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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