Cassazione Civile, Ordinanza n. 34804/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione contro una cartella esattoriale relativa alla revoca di un indennizzo previsto dalla normativa di settore. Il tribunale aveva accolto l'opposizione per vizi formali della cartella, ma la corte d'appello, in riforma, aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione e del ministero. In sede di legittimità il soccombente proponeva ricorso per cassazione con almeno tre motivi contro la sentenza d'appello. Prima della decisione, il ricorrente depositava memoria sostenendo di avere pagato la cartella tramite la c.d. rottamazione e invocava la cessazione della materia del contendere, chiedendo anche di essere sentito personalmente. La Corte ha però rilevato che il rito non prevedeva tale audizione e che la documentazione prodotta non era stata depositata nel rispetto dell'art. 372 c.p.c.; nondimeno, la dichiarazione di pagamento è stata ritenuta sufficiente a far venir meno l'interesse alla decisione, determinando l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto sopravvenuta la cessazione dell'interesse alla decisione in conseguenza della dichiarazione del ricorrente di avere pagato la cartella oggetto di causa mediante rottamazione. Ha inoltre respinto l'istanza di audizione personale, compensato le spese di lite in ragione della specifica vicenda e del comportamento delle controparti, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché la definizione del giudizio per venir meno dell'interesse impedisce di applicare l'ulteriore importo.
Norme richiamate
art. 25, comma 7, d.lgs. 114/1998
Costituisce il presupposto del credito iscritto a ruolo oggetto della cartella opposta.
art. 36, comma 4-ter, d.l. 248/2007
È stata ritenuta non applicabile ai crediti non tributari.
La domanda è stata qualificata come azione di indebito oggettivo conseguente alla revoca del beneficio, con applicazione del termine di prescrizione decennale.
La documentazione depositata in cassazione senza il rispetto delle formalità previste non è stata considerata idonea a fondare in modo chiaro e immediato la riferibilità del pagamento alla specifica ragione di credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
L'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato non è stato dichiarato, perché la causa è stata definita per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione, quando sia resa palese dalla dichiarazione della parte e dal contesto processuale, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La produzione documentale in cassazione deve rispettare le forme dell'art. 372 c.p.c.; la documentazione irritualmente depositata non può essere valorizzata se non consente con immediatezza di verificare la riferibilità del fatto dedotto alla specifica controversia.
- L'istanza di audizione personale della parte non è ammissibile se il rito applicabile non la prevede.
- La definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
- In presenza di una dichiarazione di pagamento della pretesa azionata, il giudice di legittimità può rilevare la cessazione dell'interesse anche se la documentazione prodotta non sia perfettamente rituale, purché la vicenda processuale conduca comunque a tale conclusione.
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