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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26959/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Venezia resa in assenza dell'imputato. L'inammissibilità era motivata dall'omessa allegazione del «specifico mandato ad impugnare» rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, onere previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. La difesa ha dedotto (i) che l'imputato era stato erroneamente ritenuto assente in primo grado e quindi la sentenza sarebbe nulla per violazione degli artt. 179 e 420, comma 2, cod. pen.; (ii) la nullità dell'ordinanza di dichiarazione di assenza (art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen.) per carenza di verifiche circa l'effettiva instaurazione del rapporto con il domiciliatario e per la circostanza che l'elezione di domicilio sarebbe antecedente all'iscrizione nel registro degli indagati e quindi inesistente. In appello era stato allegato un documento del difensore originario che dichiarava di non aver avuto contatti con l'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha ritenuto applicabile, anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità della dichiarazione di assenza, l'onere formale di allegare il mandato specifico a impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150/2022. La Corte ha inoltre osservato che la successiva modifica normativa (legge dell'estate 2024) ha abrogato l'onere solo con riferimento al difensore di fiducia, lasciandolo invece in vita quando l'assistenza è prestata dal difensore di ufficio. Ha confermato che, anche se si contesta l'ordine di assenza, l'onere di allegazione permane e che l'istituto della restituzione nel termine per impugnare (art. 175, comma citato) resta disponibile quale tutela per l'assente che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del processo. Il rigetto comporta la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma come onere formale a pena di inammissibilità per le impugnazioni (anche per il ricorso per cassazione) proposte dall'imputato assente: occorre allegare il mandato specifico a impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, anche quando si contesti la correttezza della dichiarazione giudiziale di assenza.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, che ha novellato art. 581)

    La modifica normativa ha introdotto gli oneri formali richiamati e la Corte ne applica i requisiti al caso di specie.

  • legge 9 agosto 2024 / legge n. 114 del 2024

    La Corte rileva che l'intervento legislativo estivo ha parzialmente abrogato il comma 1-quater limitatamente al difensore di fiducia, ma ha lasciato l'onere in vita quando l'imputato è assistito da difensore di ufficio; dunque l'obbligo permane nel caso concreto.

  • art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per censurare la dichiarazione di assenza; la Corte ritiene che, anche se la legittimità della dichiarazione di assenza è controversa, ciò non esonera dall'onere formale di allegare il mandato per impugnare.

  • art. 179 e art. 420, comma 2, cod. pen.

    Richiamati dalla difesa in relazione alla presunta nullità della sentenza per omessa notifica; la Corte non ha ritenuto sussistente tale nullità alla luce della mancata allegazione del mandato a impugnare.

  • art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen.

    La Corte ricorda l'istituto della restituzione nel termine per proporre impugnazione come strumento di tutela per l'imputato giudicato in assenza che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del processo.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma applicata per il regolamento delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Quando l'imputato è stato giudicato in assenza, l'impugnazione (anche in Cassazione) richiede, a pena di inammissibilità, l'allegazione di un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente dichiarazione o elezione di domicilio, salvo che sia intervenuta una specifica abrogazione normativa relativa al caso del difensore di fiducia.
  • La modifica normativa estiva del 2024 ha escluso l'onere formale solo per il difensore di fiducia; se l'assistenza è prestata da difensore di ufficio l'onere permane: verificare sempre la qualità del difensore che presenta l'impugnazione.
  • Se si contesta la correttezza della dichiarazione giudiziale di assenza, ciò non esonera dall'adempimento degli oneri formali previsti dall'art. 581, comma 1-quater; la contestazione va comunque sostenuta con prove e, ove necessario, si può chiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 175 dimostrando la mancata effettiva conoscenza del processo.
  • In fase difensiva è fondamentale conservare e produrre documentazione che provi i contatti (o la loro assenza) tra imputato e difensore/domiciliatario, la data e le modalità di elezione di domicilio, e ogni atto che dimostri se il mandato è stato conferito dopo la sentenza.
  • Pratica consigliata: prima di proporre impugnazione in caso di imputato assente, accertarsi che il mandato a impugnare sia specifico, rilasciato dopo la sentenza impugnata e contenga la dichiarazione/electione di domicilio; in alternativa predisporre tempestivamente, se sussistono i presupposti, istanza per restituzione nel termine con idonea prova della mancata conoscenza del processo.

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