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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21860/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha rilevato che le censure erano aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, oppure manifestamente infondate. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, senza ravvisare ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a un anno di reclusione per violazione della disciplina della sorveglianza speciale. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo inoltre vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare per non avere il giudice di merito applicato il minimo della pena. La Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specificità quanto alla richiesta di particolare tenuità, e manifestamente infondato quanto alla doglianza sulla pena, perché la motivazione di merito aveva valorizzato i numerosi precedenti penali, la recidiva qualificata, l'assenza di condotte positive successive e il fatto che la pena era già pari al minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    norma incriminatrice contestata all'imputato; la sentenza di merito è stata confermata nei gradi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere dedotta in modo specifico, con indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che ne sorreggono l'applicazione; deduzioni generiche sono inammissibili.

  • art. 133 c.p.

    la dosimetria della pena è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la motivazione è sufficiente quando indichi gli elementi ritenuti prevalenti, non essendo necessario l'esame di tutti i parametri.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici o non consentiti.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    richiede specificità dei motivi di ricorso; la sua violazione comporta inammissibilità.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    le censure meramente reiterative, confutative o manifestamente infondate non superano il vaglio di ammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria processuale in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da censure specifiche e da un apparato argomentativo che colleghi i fatti del caso ai presupposti legali; la mera formula di stile o la deduzione generica non sono sufficienti.
  • In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione del giudice di merito è sufficiente se individua uno o più elementi ritenuti decisivi ai fini della pena, senza necessità di un esame analitico di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.; il controllo di legittimità è limitato alla congruità e logicità della motivazione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze già formulate nei gradi precedenti o a prospettare vizi di motivazione non desumibili dal testo della decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o manifesta infondatezza, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generaleReati contro la fede pubblica
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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