Sentenza del 17/05/2019 n. 4256 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione ha recuperato, per l'anno d'imposta 2012, IVA detratta per euro 17.952,00, riferita a quattro fatture emesse dalla XXX S.r.l. per operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo l'Ufficio, la fornitrice era una società cartiera o missing trader, priva di effettiva struttura operativa, e le fatture non riflettevano rapporti commerciali realmente intercorsi tra i soggetti indicati. I ricorrenti hanno dedotto l'effettività degli acquisti, comprovata da fatture, registrazioni contabili e bonifici, la marginalità delle operazioni rispetto al volume d'affari, la congruità dei prezzi, l'archiviazione del procedimento penale e l'assenza di responsabilità dei soci. Hanno inoltre contestato il difetto di motivazione dell'avviso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la legittimità dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto sufficienti gli elementi presuntivi raccolti dall'Ufficio, tra cui l'assenza di risorse umane e strumentali della fornitrice, l'incongruenza tra il suo oggetto sociale e la merce fatturata, l'assenza di contratti e corrispondenza commerciale, documenti di trasporto intestati a soggetti diversi, l'assenza di prova della provenienza dei beni e la movimentazione anomala dei conti. Fatture, scritture contabili e pagamenti non sono stati considerati sufficienti a dimostrare la buona fede dell'acquirente. L'archiviazione penale è stata ritenuta irrilevante ai fini tributari. È stata inoltre confermata la responsabilità dei soci ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, poiché avevano percepito utili nei due periodi d'imposta precedenti la liquidazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in euro 1.600,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
Il diritto alla detrazione dell'IVA è negato quando l'imposta deriva da fatture relative a operazioni inesistenti o fraudolente, anche sotto il profilo soggettivo.
Art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972
L'Amministrazione finanziaria può dimostrare l'inesistenza o la natura fraudolenta delle operazioni anche mediante presunzioni.
Art. 21, comma 7, e art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972
La fatturazione non corrispondente ai soggetti effettivi dell'operazione incide sulla corretta applicazione dell'IVA e sulla detraibilità dell'imposta.
Art. 2697, comma 2, del Codice civile
Quando l'Ufficio fornisce elementi idonei a dimostrare la natura fraudolenta o soggettivamente inesistente dell'operazione, spetta al contribuente dimostrare di non sapere e di non poter sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
Art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973
I soci possono rispondere delle imposte dovute dalla società se, nei due periodi d'imposta precedenti la liquidazione, hanno ricevuto denaro o beni sociali in assegnazione.
Art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 74/2000
Le operazioni soggettivamente inesistenti sono quelle effettivamente eseguite, ma intercorse tra soggetti diversi da quelli indicati nelle fatture.
Massime di principio
- In presenza di una contestazione per fatture soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve fornire elementi oggettivi dai quali risulti che il fornitore formale non era il reale cedente o prestatore e che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, della frode.
- Le presunzioni possono costituire prova sufficiente: l'assenza di sede operativa, dipendenti, beni strumentali, coerenza dell'attività, documentazione commerciale e capacità economica del fornitore può dimostrare la natura di società cartiera.
- La mera esibizione di fatture, registrazioni contabili, bonifici bancari o documenti formalmente regolari non dimostra da sola né l'effettività del rapporto con il fornitore indicato né la buona fede dell'acquirente.
- Il contribuente deve conservare e produrre elementi sostanziali di verifica, come contratti, ordini, email, documenti di trasporto coerenti, prova della consegna e della provenienza dei beni, riscontri sull'identità e sull'operatività del fornitore e giustificazione dei prezzi.
- L'incoerenza tra l'oggetto sociale del fornitore e i beni fatturati costituisce un indice rilevante di anomalia, soprattutto se accompagnata dall'assenza di una struttura organizzativa adeguata.
- L'archiviazione o l'esito favorevole del procedimento penale non esclude automaticamente la responsabilità tributaria né dimostra la buona fede fiscale, poiché i presupposti dell'accertamento tributario e del reato sono distinti.
- I soci di una società di capitali non sono necessariamente esenti da responsabilità per i debiti tributari della società: la responsabilità può sorgere nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, in particolare quando abbiano ricevuto utili o beni sociali nei periodi rilevanti.
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