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Sentenza

Sentenza del 17/05/2019 n. 3050 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Avviso di accertamento - Iva - onere probatorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, con cui le era stata contestata una dichiarazione infedele nell'ambito di operazioni riconducibili a frodi carosello e a cessioni soggettivamente inesistenti. Ha sostenuto, da un lato, che l'atto fosse insufficientemente motivato, poiché fondato anche per relationem su processi verbali di constatazione e su verifiche svolte nei confronti di altre società, senza che essa fosse stata adeguatamente informata. Dall'altro lato, ha dedotto la propria buona fede e inconsapevolezza della frode, sostenendo che l'Ufficio non avesse provato la sua partecipazione consapevole al meccanismo fraudolento e producendo documentazione sui rapporti commerciali effettivamente intrattenuti. La società ha inoltre richiamato una sentenza penale di assoluzione emessa nei confronti del proprio legale rappresentante.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l'appello e confermato la legittimità dell'accertamento. Ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem, poiché l'atto richiamava i punti salienti delle verifiche e indicava i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. L'Ufficio aveva evidenziato diversi elementi sintomatici delle operazioni fraudolente, tra cui acquisti sotto prezzo, breve durata delle società coinvolte, assenza di strutture organizzative e magazzini, evasione sistematica delle imposte e ricorso agli stessi operatori logistici e vettori. Una volta assolto dall'Ufficio il proprio onere probatorio, spettava alla società fornire una prova contraria dettagliata e dimostrare di avere adottato la necessaria diligenza nella scelta dei propri fornitori. La sentenza penale di assoluzione non è stata ritenuta decisiva, in ragione dell'autonomia tra processo penale e processo tributario. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 15.000 euro, oltre agli eventuali oneri previsti.

Norme richiamate

  • Art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    La norma è stata applicata per porre a carico della parte soccombente le spese del giudizio e liquidarle in favore della parte vittoriosa.

  • Principio della motivazione per relationem degli atti impositivi

    L'atto tributario può richiamare un processo verbale di constatazione o altri atti precedenti, purché renda conoscibili al contribuente gli elementi essenziali, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.

  • Principio sull'onere della prova nelle frodi IVA e nelle operazioni soggettivamente inesistenti

    Quando l'Amministrazione indica elementi concreti, gravi e coerenti dai quali desumere la frode e la partecipazione consapevole o negligente del contribuente, spetta a quest'ultimo fornire una prova contraria specifica e dimostrare di avere adottato un'adeguata diligenza nella selezione dei propri operatori commerciali.

  • Principio di utilizzabilità dei dati e delle notizie acquisiti presso terzi

    L'Ufficio può fondare la pretesa anche su informazioni raccolte durante verifiche eseguite nei confronti di altri soggetti, purché tali elementi siano utilizzati e rappresentati in modo idoneo a consentire al contribuente di comprendere la contestazione e difendersi.

  • Principio di autonomia tra processo penale e processo tributario

    L'assoluzione penale non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento tributario, poiché i due giudizi hanno oggetto, regole probatorie e finalità differenti. Gli stessi elementi possono essere ritenuti insufficienti in sede penale ma sufficienti in sede tributaria.

  • Cassazione, sentenze n. 3724/2010, n. 2047/2013, n. 25898/2015 e n. 2614/2016

    I precedenti richiamati supportano, rispettivamente, l'autonomia tra giudizio penale e tributario, l'utilizzabilità delle informazioni provenienti da verifiche presso terzi, il trasferimento dell'onere della prova al contribuente dopo la dimostrazione degli elementi sintomatici della frode e la validità della motivazione per relationem.

Massime di principio

  • In una controversia su frodi carosello o operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione non deve necessariamente provare una partecipazione diretta del contribuente alla frode: deve però indicare elementi concreti e convergenti che rendano ragionevole la contestazione.
  • Una motivazione per relationem è normalmente valida se l'atto richiama documenti conoscibili o ne riproduce i passaggi essenziali, consentendo al contribuente di comprendere l'addebito e predisporre la difesa.
  • Dopo che l'Ufficio ha fornito una base probatoria adeguata, il contribuente deve dimostrare non solo l'effettività formale delle operazioni, ma anche la propria buona fede e l'adozione di controlli e cautele ragionevoli nella scelta dei fornitori.
  • La semplice esistenza di fatture, pagamenti e consegne non esclude automaticamente la contestazione: occorre valutare anche l'affidabilità sostanziale del fornitore, la sua struttura, la durata dell'attività, i prezzi praticati e le modalità logistiche.
  • Una sentenza penale di assoluzione può essere valutata dal giudice tributario, ma non vincola automaticamente quest'ultimo e non esclude di per sé la pretesa fiscale.
  • Per prevenire contestazioni analoghe, è opportuno conservare documentazione sulla due diligence dei fornitori, sulla loro esistenza e operatività, sulle verifiche fiscali e camerali, sulla congruità dei prezzi, sulla logistica e sull'effettiva movimentazione delle merci.

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