Sentenza del 17/05/2019 n. 3051 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - TARI - Esonera dal pagamento - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'obbligo di pagamento della tassa sui rifiuti, sostenendo che l'area o il locale non fossero concretamente utilizzabili e quindi non fossero idonei a produrre rifiuti. La questione riguardava le condizioni necessarie per ottenere l'esonero dalla TARI.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l'esonero non opera automaticamente per il solo fatto che ricorrano astrattamente determinate condizioni. Il contribuente deve dichiarare e dimostrare che l'impossibilità di produrre rifiuti deriva dalla natura stessa dell'area o del locale, dalla loro materiale e oggettiva inutilizzabilità, oppure dalla loro permanente e non modificabile inidoneità a essere destinati a funzioni produttive di rifiuti. Non è invece sufficiente provare un mancato o ridotto utilizzo contingente, temporaneo o dipendente dalla volontà del contribuente.
Norme richiamate
Disciplina della TARI e principi in materia di tassa sui rifiuti
L'esenzione o esclusione dal tributo richiede la prova di una oggettiva e permanente impossibilità di produrre rifiuti. La mera inutilizzazione di fatto o la scelta soggettiva di non utilizzare il locale non sono sufficienti.
Cassazione civile, sentenza n. 26637/2017
Ha affermato che il contribuente deve dedurre e provare i presupposti dell'esonero e che rilevano soltanto condizioni oggettive, permanenti e non modificabili dell'area o del locale.
Cassazione civile, sentenza n. 19720/2010
Ha distinto l'impossibilità oggettiva di produrre rifiuti dalla mera modalità soggettiva o contingente di utilizzo dell'immobile.
Massime di principio
- Per ottenere l'esonero dalla TARI non basta affermare che il locale non viene utilizzato: occorre dimostrare che, per caratteristiche strutturali o condizioni oggettive, non può essere utilizzato per attività idonee a produrre rifiuti.
- L'onere della prova grava sul contribuente, che deve documentare l'inutilizzabilità materiale, oggettiva, permanente e non modificabile dell'area o del locale.
- La chiusura temporanea, il mancato svolgimento di un'attività, l'assenza di occupanti o una scelta personale di non utilizzare l'immobile normalmente non comportano l'esonero.
- La valutazione deve riguardare l'idoneità oggettiva del bene a produrre rifiuti, non l'uso concreto e contingente che il proprietario o detentore decide di farne.
- In una controversia analoga è quindi essenziale produrre elementi tecnici e documentali, come condizioni strutturali incompatibili con l'uso, inagibilità effettiva o altre circostanze permanenti che escludano ogni concreta possibilità di produzione di rifiuti.
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