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Sentenza

Sentenza del 17/05/2019 n. 332 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Cagliari che aveva accolto il ricorso contro l'avviso di rettifica e liquidazione relativo all'imposta di registro 2008. Ha sostenuto che il ricorso originario fosse inammissibile perché, prima della sua proposizione, l'acquirente e coobbligata solidale zzzzz aveva definito l'accertamento con adesione e aveva integralmente pagato il debito. Secondo l'Ufficio, la definizione perfezionata da uno solo dei coobbligati produceva effetti anche nei confronti degli altri, rendendo non più impugnabile l'avviso e facendo venir meno l'interesse ad agire. In subordine, l'Agenzia ha contestato la carenza di motivazione e l'omessa pronuncia della sentenza di primo grado.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando estinto il giudizio originario. Ha ritenuto che l'accertamento con adesione, perfezionato da uno dei coobbligati e seguito dall'integrale pagamento, avesse eliminato dalla realtà giuridica il debito tributario e privato la contribuente dell'interesse a ottenere l'annullamento dell'avviso. È stata inoltre esclusa la rilevanza del timore di un utilizzo dell'accertamento ai fini della plusvalenza IRPEF, anche alla luce dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015. La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla contribuente è stata ritenuta generica e immotivata. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 1, comma 2

    L'accertamento può essere definito con adesione anche da uno solo dei coobbligati.

    La definizione con adesione effettuata da uno dei coobbligati solidali è idonea a incidere sull'obbligazione tributaria comune e, una volta perfezionata con il pagamento, elimina il debito oggetto dell'accertamento.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 2 e 12

    L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione né è modificabile da parte dell'Ufficio.

    Dopo il perfezionamento dell'adesione, il contribuente non può impugnare né l'accordo né, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto della definizione.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 57

    La norma disciplina la responsabilità solidale dei coobbligati nell'imposta di registro; nel caso deciso, tale responsabilità è venuta meno a seguito della definizione e dell'integrale pagamento dell'accertamento.

  • Codice civile, art. 1306

    Nei rapporti tra coobbligati solidali, il giudicato favorevole può estendersi agli altri coobbligati, mentre quello sfavorevole non si estende automaticamente a chi non abbia partecipato al giudizio. La CTR ha ritenuto che tale principio impedisse di equiparare gli effetti di un accertamento con adesione non partecipato dalla contribuente a quelli di un giudicato sfavorevole.

  • D.Lgs. n. 147/2015, art. 5, comma 3

    Esclude l'accertamento induttivo della plusvalenza basato soltanto sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale.

    La disposizione, qualificata dalla decisione come interpretativa e retroattiva, impedisce di determinare automaticamente una plusvalenza IRPEF sulla sola base del maggior valore definito ai fini dell'imposta di registro.

  • Codice di procedura civile, art. 100

    Richiede un interesse concreto e attuale ad agire. Una volta estinto integralmente il debito tributario e divenuto privo di effetti l'atto impositivo, non sussiste più un interesse attuale a chiederne l'annullamento.

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    La richiesta di rinvio alla Corte costituzionale è stata respinta perché formulata in modo generico e non adeguatamente motivato.

Massime di principio

  • Il perfezionamento dell'accertamento con adesione, accompagnato dal pagamento integrale, rende inammissibile l'impugnazione dell'atto impositivo oggetto della definizione.
  • In presenza di coobbligazione solidale, la definizione effettuata da uno solo dei coobbligati può eliminare il debito tributario comune e far venir meno l'interesse degli altri coobbligati a impugnare l'avviso.
  • Non è possibile chiedere l'annullamento di un atto tributario che, per effetto della definizione e del pagamento, non produce più effetti giuridici sostanziali.
  • Il timore di future conseguenze fiscali non è sufficiente a mantenere l'interesse ad agire se tali conseguenze non si sono concretamente verificate e se la normativa esclude l'utilizzo automatico del valore definito ai fini di un'altra imposta.
  • La definizione con adesione di un coobbligato non equivale necessariamente a un giudicato sfavorevole opponibile agli altri; tuttavia, quando il debito solidale è integralmente estinto, l'azione di annullamento può risultare priva di oggetto.
  • Le questioni di legittimità costituzionale devono essere prospettate in modo specifico, indicando chiaramente la norma censurata, i parametri costituzionali violati e la rilevanza della questione nel giudizio.

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