Sentenza del 17/05/2019 n. 342 - Comm. Trib. Prov. Genova
ACCERTAMENTO - Società in perdita sistematica - istanza di disapplicazione del regime delle società di comodo - rigetto - mancata impugnazione - conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2013, rideterminando il reddito imponibile IRES e IRAP ai sensi della disciplina sulle società di comodo e sulle società in perdita sistematica. La società aveva registrato perdite fiscali nei tre periodi d'imposta precedenti e le istanze di disapplicazione presentate per il 2013 erano state dichiarate inammissibili dalla Direzione Regionale, senza essere impugnate. La ricorrente ha sostenuto che la mancata impugnazione dei dinieghi non le impediva di dimostrare direttamente in giudizio l'esistenza di circostanze oggettive e straordinarie che avevano determinato le perdite: immobili costruiti per l'attività di trasporto valori e vigilanza, difficilmente riconvertibili o collocabili sul mercato, crisi immobiliare, immobili sfitti o locati a canoni ridotti e tentativi di vendita o locazione rimasti infruttuosi.
La decisione
La Commissione ha ritenuto irrilevante la mancata impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze, affermando che l'interpello disapplicativo è una facoltà e non un obbligo. La società poteva quindi fornire nel giudizio contro l'avviso la prova contraria alla presunzione di non operatività. È stato invece escluso che il giudicato formatosi sull'annualità 2012 si estendesse automaticamente al 2013, poiché ogni periodo d'imposta è autonomo; tuttavia, le motivazioni e le circostanze accertate per il 2012 potevano essere valorizzate se persistenti nell'anno successivo. Nel merito, la Commissione ha ritenuto provate circostanze oggettive, straordinarie e indipendenti dalla volontà della società, tali da giustificare le perdite sistematiche e il mancato raggiungimento dei ricavi presunti. L'avviso di accertamento è stato annullato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare le spese di lite, liquidate in 9.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Disciplina delle società non operative o società di comodo.
La norma presume un reddito minimo sulla base dei beni patrimoniali della società quando non vengono raggiunti determinati livelli di ricavi. La presunzione può essere superata dimostrando l'esistenza di circostanze oggettive che hanno impedito l'operatività ordinaria.
Art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del D.L. n. 138/2011
Disciplina delle società in perdita sistematica.
La società che registra perdite fiscali per più periodi consecutivi può essere assoggettata alla disciplina delle società di comodo, salvo prova contraria relativa a situazioni oggettive, straordinarie e non dipendenti dalla volontà della società.
Art. 35, comma 15, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006
Ha modificato la disciplina delle società non operative prevista dall'art. 30 della Legge n. 724/1994.
Art. 115 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati.
La Commissione ha valorizzato come riconosciute alcune circostanze allegate dalla società e non contestate dall'Agenzia, tra cui la particolare struttura degli immobili e la loro originaria destinazione all'attività di trasporto e custodia valori.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 23681 del 14 febbraio 2008
Esclude l'obbligo di presentare una nuova istanza di interpello quando la disapplicazione sia stata accolta per un periodo precedente e le circostanze oggettive siano rimaste immutate. La deroga opera solo se la permanenza delle circostanze è effettivamente dimostrata e non attribuisce al giudicato un'efficacia automatica per gli anni successivi.
Cassazione, sentenze n. 16183/2014 e n. 23469/2017
La presentazione dell'istanza di disapplicazione è facoltativa. Anche senza interpello, o senza impugnare il relativo diniego, il contribuente può provare in giudizio le condizioni che consentono di superare la presunzione antielusiva.
Cassazione, sentenze n. 5080/2017 e n. 21358/2015
L'impossibilità di conseguire i ricavi minimi deve essere valutata non necessariamente come impossibilità assoluta, ma anche come impossibilità economica, considerando le effettive condizioni del mercato.
Massime di principio
- L'interpello disapplicativo per le società di comodo o in perdita sistematica è normalmente una facoltà: il suo mancato esperimento o la mancata impugnazione del diniego non impediscono, da soli, di contestare l'avviso di accertamento.
- Nel giudizio contro l'accertamento, il contribuente deve però fornire una prova concreta e documentata di circostanze oggettive, straordinarie, non transitorie e indipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo.
- La crisi del mercato, considerata isolatamente e in termini generici, non è normalmente sufficiente; deve essere collegata alle caratteristiche specifiche dei beni e all'attività concretamente esercitata.
- Sono rilevanti, se adeguatamente documentati, la particolare inadeguatezza o difficile riconversione degli immobili, i vincoli urbanistici, i costi di adattamento, gli incarichi ad agenzie immobiliari, i tentativi di vendita o locazione e l'accettazione di canoni inferiori per evitare la totale inutilizzazione dei beni.
- Il giudicato relativo a un'annualità non si estende automaticamente agli anni successivi, perché ogni periodo d'imposta è autonomo. Le circostanze accertate in un anno possono tuttavia essere utilizzate come elementi di prova per un altro anno se si dimostra che sono rimaste sostanzialmente immutate.
- La valutazione deve considerare l'impossibilità economica effettiva di raggiungere i ricavi presunti, non solo l'impossibilità materiale assoluta, alla luce del mercato e delle caratteristiche concrete del patrimonio societario.
- La società deve contrastare puntualmente le contestazioni dell'Amministrazione e conservare documentazione idonea a dimostrare l'effettività dell'attività economica e l'assenza di un uso meramente personale o elusivo dei beni sociali.
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