Cassazione Civile, Ordinanza n. 01754/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce dalla consegna, da parte di un soggetto a un amico commercialista, di complessivi 200.000 euro in contanti, in due tranches di pari importo, in parte prelevati dal conto corrente bancario del consegnante. Dopo alcune richieste scritte di restituzione, nelle quali la somma veniva qualificata come prestito, il consegnante agiva in giudizio per ottenere la condanna al rimborso della somma residua, detratto quanto già restituito. Il Tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d’Appello riformava la decisione e accoglieva la pretesa restitutoria. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: deduceva violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per asserita carenza di motivazione; omesso esame di un fatto decisivo; violazione dell’art. 1710 c.c. oltre all’art. 132 c.p.c.; e violazione degli artt. 1218, 1223 e 2033 c.c. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il ricorso fosse strutturalmente carente nell’esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché non consentiva una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti, e ha osservato che, comunque, i motivi tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato che la narrazione dei fatti contenuta nel ricorso non soddisfaceva il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non offriva alla Corte una ricostruzione chiara e completa del fatto sostanziale e processuale. Ha inoltre aggiunto che, anche a voler esaminare i motivi, essi sarebbero stati inammissibili in quanto diretti a sollecitare una diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con liquidazione in favore del controricorrente, oltre all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale, senza necessità di consultare altre fonti o atti, nemmeno la sentenza impugnata.
È il parametro formale richiamato per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge dedotti dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo non è stato scrutinato per la carenza dell’esposizione dei fatti.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per lamentare un vizio di motivazione/decisione, ma senza superare la soglia di ammissibilità del ricorso.
Norma richiamata nel terzo motivo, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione.
Norma richiamata nel quarto motivo, ma non esaminata nel merito.
Norma richiamata nel quarto motivo in tema di danno risarcibile, ma non esaminata nel merito.
Norma richiamata nel quarto motivo in tema di ripetizione di indebito, ma non esaminata nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito nel testo unico spese di giustizia il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il requisito di esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma essenziale e autonomo: il ricorso è inammissibile se non consente alla Corte di comprendere compiutamente vicenda sostanziale e iter processuale senza ricorrere ad atti esterni.
- Non è sufficiente una narrazione frammentaria o selettiva dei fatti; occorre indicare, almeno sinteticamente, pretese delle parti, eccezioni, difese, sviluppo del processo e contenuto essenziale delle decisioni di merito.
- I motivi di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o dei fatti di causa sono inammissibili in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
- Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato come terzo grado di merito per rimettere in discussione la ricostruzione fattuale operata dal giudice di appello.
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