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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26480/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Amministrazione contestava la detraibilità dell'imposta assolta sull'acquisto di un immobile, ritenendo insussistente l'inerenza del bene all'attività d'impresa della società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato la decisione, ritenendo adeguatamente motivata l'inerenza dell'immobile all'attività sociale, in quanto destinato a divenire sede della società, poi non realizzata per la crisi economica e seguito dalla vendita del bene. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR si fosse limitata a recepire la decisione di primo grado senza esporre autonome ragioni; con il secondo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 22 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la società non avesse provato l'inerenza dell'operazione e che la CTR avesse illegittimamente invertito l'onere della prova.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della CTR, pur sintetica, era sufficiente a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito, e non apparente. Ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: infondato quanto alla pretesa violazione dell'onere probatorio, poiché la CTR aveva effettivamente valutato l'inerenza valorizzando fatti e prove della contribuente; inammissibile nella parte in cui la censura mirava, sotto forma di violazione di legge, a una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della società resistente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè se non consente di percepire il fondamento della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.

  • artt. 19 e 22 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Sono richiamati in relazione alla detraibilità dell'IVA; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma nel merito, ma esclude che vi sia stata violazione da parte del giudice di merito nella valutazione dell'inerenza.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova sull'inerenza non è stato invertito dalla CTR, che ha valutato i fatti e le prove dedotte dalla contribuente nel rispetto delle regole di riparto probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Quadro normativo dell'IVA richiamato per contestare la detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto dell'immobile.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza di merito non è apparente quando, anche se sintetica, consente di comprendere le ragioni della decisione e l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • In tema di IVA, la detraibilità dell'imposta legata all'acquisto di un bene presuppone la valutazione dell'inerenza del bene all'attività d'impresa, valutazione riservata al giudice di merito se sorretta da adeguata motivazione e da una corretta valorizzazione delle prove.
  • La censura di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, poiché il giudizio di cassazione non costituisce un terzo grado di merito.
  • L'onere della prova va rispettato secondo le regole ordinarie: se il giudice di merito accerta l'inerenza sulla base degli elementi istruttori allegati e provati dalla parte onerata, non vi è inversione dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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