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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35533/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. avverso il decreto del Tribunale che aveva escluso il credito da lui insinuato, ritenendo insussistente un rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale aveva invece qualificato l'assunzione come simulata, reputando che la moglie del ricorrente, formalmente amministratrice unica, fosse solo apparente e che il ricorrente fosse in realtà amministratore unico di fatto della società. In cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) nullità del decreto per violazione dell'art. 116 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avrebbe valorizzato una testimonianza e altri documenti dai quali emergeva la sua soggezione a un finanziatore della società; (2) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la lettera di licenziamento, la situazione lavorativa successiva e altre circostanze che avrebbero smentito la tesi del Tribunale circa il suo impiego contestuale presso società concorrente; (3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 1 del CCNL dirigenti industrie, sostenendo che la sua professionalità era coerente con l'inquadramento dirigenziale e che egli era stato assunto come addetto alla direzione tecnica.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha rilevato che le censure, pur formalmente rubricate come violazione di legge e vizio motivazionale, miravano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal Tribunale, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua. Ha inoltre affermato che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non applichi la regola del prudente apprezzamento, mentre nel caso concreto la doglianza riguardava solo il cattivo esercizio del prudente apprezzamento. Quanto al vizio di omesso esame, la Corte ha escluso la decisività dei fatti dedotti in modo plurale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    opposizione allo stato passivo

    disciplina il rimedio con cui il creditore contesta l'esclusione o la graduazione del proprio credito nel passivo fallimentare.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore difforme da quello legale o non rispetta la regola del prudente apprezzamento; non basta censurare il cattivo esercizio della valutazione probatoria.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la sussistenza della subordinazione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte perché la censura mirava alla rivalutazione del fatto.

  • art. 1 CCNL Dirigenti di aziende industriali

    invocato dal ricorrente per sostenere la coerenza dell'inquadramento dirigenziale; la Corte non vi ha riconosciuto rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame è sindacabile solo entro i ristretti limiti normativi e richiede fatti realmente decisivi; non è ammissibile quando i fatti sono dedotti in modo plurimo e non hanno portata risolutiva autonoma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale con controricorso e memoria.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante sia soggetta a regola legale di valutazione; non è sufficiente lamentare una mera cattiva ponderazione delle risultanze istruttorie.
  • La censura di omesso esame di fatti decisivi richiede che il fatto sia specifico, autonomamente decisivo e realmente discusso tra le parti; la deduzione cumulativa di più circostanze, senza la dimostrazione della risolutività di ciascuna, esclude il vizio.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio, né una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella motivatamente operata dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su un apprezzamento globale delle prove, non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva, potendo ritenersi implicitamente disattesi i rilievi incompatibili con la motivazione adottata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoLicenziamento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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