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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20403/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego parziale di rimborso di un credito IVA maturato per l'anno d'imposta 1999. La società aveva chiesto il rimborso del credito esposto in dichiarazione annuale; l'Ufficio, con avviso di rettifica del 26 marzo 2004, aveva ridotto il credito IVA ammesso. Successivamente la società aveva domandato il rimborso della parte residua non contestata. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l'avviso del 2004 costituisse riconoscimento del debito da parte dell'Amministrazione e, quindi, atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., con conseguente non maturazione della prescrizione al momento dell'istanza del 20 novembre 2012. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 1988 e 2944 c.c., sostenendo che l'avviso di rettifica non fosse un riconoscimento del debito, ma un mero accertamento parziale, e che il diritto al rimborso fosse comunque prescritto; (2) violazione dell'art. 132 c.p.c., deducendo motivazione apparente della sentenza d'appello, perché i giudici tributari non avevano spiegato in modo intelligibile perché l'atto del 2004 dovesse essere qualificato come riconoscimento del debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata meramente apparente nella parte in cui qualificava l'avviso di rettifica del 26 marzo 2004 come riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per escludere che l'avviso di rettifica potesse valere come ricognizione idonea a fondare o confermare il debito; la Corte non si sofferma nel merito della norma, perché assorbe il motivo.

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento del diritto, per interrompere la prescrizione, richiede una manifestazione volontaria, consapevole, inequivoca e recettizia, esternata in modo tale da rendere percepibile alla controparte la portata ricognitiva; la sentenza impugnata è cassata perché non spiega adeguatamente perché l'atto del 2004 integrasse tale riconoscimento.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve consentire di individuare il percorso argomentativo seguito dal giudice; una motivazione graficamente esistente ma non idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione è solo apparente e determina nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 111 Cost., comma 6

    È richiamato quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Nel processo tributario vale l'obbligo di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione; la sua violazione può integrare motivazione apparente.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dalla sentenza d'appello come disciplina dell'effetto interruttivo, ma la Corte di cassazione chiarisce che il tema corretto è il riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c.

Massime di principio

  • Per integrare un riconoscimento del diritto idoneo a interrompere la prescrizione non basta un atto dell'amministrazione o del debitore che si limiti a una rettifica o a un accertamento parziale: occorre una manifestazione chiara, inequivoca e recettizia della volontà di riconoscere sia l'esistenza del debito sia la sua misura.
  • Nel processo tributario la motivazione è apparente, e quindi nulla, quando il giudice afferma una qualificazione giuridica decisiva senza spiegare il percorso logico-argomentativo che conduce a essa, lasciando all'interprete il compito di ricostruire con congetture le ragioni della decisione.
  • Quando si discute di rimborso tributario, la qualificazione di un atto dell'Amministrazione come riconoscimento del debito richiede che dall'atto emerga non solo l'an debeatur ma anche il quantum, in modo da non lasciare residue contestazioni sull'obbligazione e sulla somma dovuta.
  • La mera esistenza grafica di una motivazione non è sufficiente a escludere il vizio di nullità se il testo non consente di comprendere su quali elementi il giudice abbia fondato la decisione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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