Cassazione Civile, Ordinanza n. 34046/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore contributivo)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta da un soggetto avverso alcune cartelle esattoriali relative a crediti contributivi dell'INPS, poi accolta in appello. La Corte d'appello ha ritenuto ammissibile il ricorso perché rivolto contro le cartelle e non contro il solo estratto di ruolo, ha ravvisato l'interesse ad agire dell'opponente, ha dichiarato prescritti quinquennalmente i crediti contributivi portati dalle cartelle e ha affermato la legittimazione passiva dell'INPS, ponendo a suo carico le spese. In cassazione l'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, 100 c.p.c., 2 e 111 Cost., 2908, 2938 e 2939 c.c., sostenendo che, essendo le cartelle regolarmente notificate e non essendo stata proposta nei termini l'opposizione alle stesse né un'azione esecutiva del concessionario, l'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo sarebbe inammissibile per intervenuta decadenza dall'opposizione se indirizzata contro le cartelle, oppure per difetto di interesse se rivolta contro l'estratto di ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che, quando il debitore deduca di aver conosciuto l'iscrizione a ruolo solo tramite estratto e agisca per l'accertamento negativo del credito contributivo sul presupposto che la prescrizione sia maturata dopo la notifica della cartella, la definitività dell'accertamento derivante dalla mancata opposizione alla cartella non preclude l'azione di accertamento della prescrizione o di altri fatti estintivi sopravvenuti. Richiamando precedenti conformi, ha quindi rigettato il ricorso dell'INPS. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore del resistente costituito; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha avuto rifusione perché costituita solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
La mancata opposizione tempestiva alla cartella rende definitivo l'accertamento del credito portato dal ruolo, ma tale definitività non esclude l'azione per far valere prescrizione o altri fatti estintivi sopravvenuti successivamente alla notifica.
L'interesse ad agire sussiste quando si controverta dell'effettiva persistenza del credito contributivo nonostante la notifica della cartella, anche se il debitore agisca in seguito alla conoscenza del ruolo tramite estratto.
art. 2 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura, senza una specifica autonoma statuizione della Corte sul suo contenuto.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura, senza una specifica autonoma statuizione della Corte sul suo contenuto.
Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ma ribadisce la possibilità di accertare fatti estintivi sopravvenuti del credito.
Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte non lo considera ostativo all'azione di accertamento negativo basata sulla prescrizione sopravvenuta.
Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte non lo considera ostativo all'azione di accertamento negativo basata sulla prescrizione sopravvenuta.
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
Richiamato come precedente normativo in tema di prescrizione dei contributi previdenziali; viene valorizzato il principio dell'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo fondata sull'eccezione di prescrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La definitività dell'accertamento del credito contributivo derivante dalla mancata opposizione alla cartella non impedisce al debitore di far valere in giudizio fatti estintivi sopravvenuti, in particolare la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella.
- L'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo è ammissibile quando sia diretta a contestare la perdurante esistenza del credito per effetto di una prescrizione successiva, anche se la cartella non è stata tempestivamente impugnata.
- Ai fini dell'interesse ad agire, è sufficiente che il debitore contesti l'attuale debenza del credito iscritto a ruolo e ne allegi l'estinzione per prescrizione sopravvenuta; non è decisivo che l'impugnazione investa la cartella o l'estratto di ruolo in astratto, se la domanda mira all'accertamento negativo del credito residuo.
- Le norme sulla definitività della cartella e sulla decadenza dall'opposizione non possono essere lette come preclusive dell'accertamento giudiziale di fatti estintivi successivi del credito previdenziale.
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