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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10852/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Di conseguenza la sentenza di appello del 9 maggio 2023 (conferma della condanna per gli artt. 477 e 482 c.p. e per l'art. 73 d.lgs. 159/2011) è rimasta integra. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p..

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva quattro motivi: 1) nel capo A (reati di falso, artt. 477 e 482 c.p.) la difesa sosteneva che la patente fosse "falso grossolano" e quindi non integrasse la fattispecie contestata; 2) sempre sul capo A si lamentava la mancata riconduzione del fatto nell'ipotesi di uso di atto falso anziché di concorso nella contraffazione; 3) sul capo B (art. 73 d.lgs. n. 159/2011) si contestava la sussistenza del reato perché la revoca della patente sarebbe stata collegata a un avviso orale del Questore privo delle prescrizioni previste dall'art. 3 d.lgs. 159/2011; 4) si censurava la quantificazione della pena, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la motivazione sull'aumento per continuazione (riferimenti agli artt. 133, 62-bis e 81 co.2 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 477 cod. pen.

    norma sul falso materiale: la Corte ha confermato la valutazione di merito che ha ritenuto integrata la contraffazione del documento

  • art. 482 cod. pen.

    norma sul falso ideologico: applicata unitamente all'art. 477 nelle valutazioni di merito

  • art. 73 d.lgs. n. 159/2011

    art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    la Corte ha ritenuto sussistente il reato relativo alla violazione delle prescrizioni connesse alle misure di prevenzione, valorizzando che l'avviso orale del 7/9/2016 conteneva le prescrizioni previste dall'art. 3

  • art. 3 d.lgs. n. 159/2011

    art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011

    la qualificazione della misura preventiva dipende dal contenuto: un avviso orale che contiene le prescrizioni richieste può essere efficacemente considerato ai fini dell'integrazione del reato ex art. 73

  • art. 497-bis cod. pen.

    richiamata giurisprudenza sulla distinzione tra concorso nella contraffazione e uso di atto falso: mettere a disposizione foto e dati personali può integrare concorso nella contraffazione

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la concessione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto motivata la decisione di negarle richiamando precedenti e misura di prevenzione del ricorrente

  • art. 62-bis e art. 81 co.2 cod. pen.

    art. 62-bis e art. 81, comma 2, c.p.

    richiamate nelle censure difensive sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la pena motivata e nei limiti del relativo intervallo edittale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    previsione di condanna alle spese processuali e di corresponsione diretta alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato: applicata al ricorrente

Massime di principio

  • La qualificazione di "falso grossolano" va valutata concretamente: un documento considerato a prima vista genuino dagli operanti e poi approfonditamente analizzato può integrare comunque la contraffazione; l'asserita manifesta evidenza della falsità non è automatica e va provata
  • Mettere a disposizione la propria fotografia e i dati anagrafici può integrare concorso nella contraffazione del documento; ciò distingue la condotta dall'uso di atto falso e può aggravare la posizione dell'interessato
  • Perché un avviso orale configuri una misura rilevante ai fini dell'art. 73 d.lgs. 159/2011 è determinante il contenuto: se l'avviso contiene le prescrizioni previste dall'art. 3, esso può legittimare la valutazione di responsabilità per la misura di prevenzione e gli effetti collegati
  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche può essere giustificata con precedenti e con l'esistenza di misure di prevenzione, purché la motivazione sia congrua e conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • In cassazione le censure generiche o che non confutano puntualmente la motivazione di merito sono spesso dichiarate inammissibili; ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e sanzione a favore della Cassa delle ammende

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