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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09970/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da alcuni rapporti bancari intrattenuti da due soggetti con un istituto di credito, rispetto ai quali un terzo aveva prestato fideiussione. In un primo giudizio la banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di una rilevante somma; in un secondo giudizio il fideiussore aveva agito contro la banca; in un terzo giudizio i correntisti avevano chiesto la restituzione di somme corrispondenti al controvalore di azioni della banca vendute unilateralmente dall'istituto. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato la banca al pagamento di una somma, poi ridotta in appello. La Corte d'appello aveva però respinto la domanda di restituzione delle somme relative alla vendita coattiva delle azioni, ritenendo che non vi fosse danno perché il controvalore era stato accreditato sul conto corrente, riducendone l'esposizione debitoria. Avverso tale capo della sentenza è stato proposto ricorso principale dalla ricorrente, con due motivi: il primo per nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché da un lato la Corte aveva escluso l'esistenza di un debito verso la banca e dall'altro aveva parlato di riduzione dell'esposizione debitoria; il secondo per violazione degli artt. 2043, 1936 e 1944 c.c., sostenendo che la ricorrente era solo fideiussore, non debitrice, e che l'accredito sul conto intestato a un terzo non poteva valere come pagamento in suo favore. La banca ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che, se accolto il secondo motivo, la somma accreditata in favore del correntista avrebbe dovuto essere comunque scomputata dal saldo, ma la Corte ha rilevato che tale domanda di ripetizione dell'indebito non risultava proposta.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo erronea la qualificazione come pagamento in favore della ricorrente dell'accredito effettuato dalla banca sul conto corrente intestato al solo altro soggetto, essendo la ricorrente un mero garante e non la titolare del conto. Ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato perché l'argomentazione della Corte d'appello sulla riduzione dell'esposizione debitoria non era decisiva nel ragionamento complessivo. Ha rigettato anche il ricorso incidentale condizionato della banca, poiché la deduzione di uno scomputo della somma accreditata per errore presupponeva una specifica domanda di restituzione dell'indebito, non proposta nel giudizio e non proponibile in cassazione. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la banca; sono state compensate le spese tra la banca e il correntista. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La dedotta nullità per difetto assoluto di motivazione è stata esclusa perché la motivazione, letta nel suo complesso, non presentava una contraddizione decisiva.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    È stato evocato come parametro del vizio processuale dedotto, ma la censura è stata respinta nel merito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per sostenere l'illecito e il diritto al risarcimento/restituzione; la Corte ha ritenuto invece errata la qualificazione del pagamento in favore di chi non era titolare del rapporto.

  • art. 1936 c.c.

    Richiamato per qualificare la posizione della ricorrente come fideiussore e non come debitrice principale.

  • art. 1944 c.c.

    Richiamato per ribadire che il fideiussore garantisce il debito altrui e non è destinatario automatico del pagamento effettuato su un conto intestato a terzi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Se il versamento di una somma è effettuato dalla banca sul conto corrente intestato a un soggetto diverso dal preteso creditore, non può essere automaticamente qualificato come pagamento in favore di quest'ultimo, salvo specifica base giuridica che lo consenta.
  • La posizione di fideiussore non coincide con quella di debitore principale: la sussistenza del rapporto di garanzia non legittima, di per sé, a considerare come soddisfatto il credito del garante mediante accredito eseguito sul conto del debitore principale.
  • La motivazione della sentenza non è affetta da nullità per contraddittorietà solo perché contiene un'espressione non perfettamente coerente, quando dal ragionamento complessivo risulti comunque chiaro il percorso decisorio e la circostanza non sia decisiva.
  • La domanda di scomputo o restituzione di somme accreditate per errore presuppone una specifica domanda di ripetizione dell'indebito; in mancanza, il relativo effetto non può essere ottenuto in sede di legittimità.
  • In sede di cassazione, non è proponibile una domanda nuova volta alla restituzione di somme o alla revisione del saldo se tale domanda non risulta già introdotta nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteRicorso per cassazioneInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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