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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05419/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda riguarda un appalto di opera pubblica: l'originaria appaltatrice aveva convenuto in giudizio il Ministero per ottenere l'accertamento del ritardo nel collaudo dell'opera e, conseguentemente, la condanna al pagamento della rata di saldo, del risarcimento del danno, degli interessi per ritardati acconti, nonché delle spese generali e degli oneri fideiussori. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda relativa alla rata di saldo, ritenendo prescritti gli ulteriori crediti. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il termine di prescrizione decorresse dalla data in cui il collaudo avrebbe dovuto essere effettuato. In cassazione la società ricorrente, quale successore dell'originaria attrice, ha dedotto: (1) violazione della disciplina speciale sui collaudi delle opere pubbliche e delle norme sulla prescrizione, oltre a nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il ritardo nel collaudo integrasse un illecito permanente, con danni continuativi maturati dopo la scadenza del termine; (2) violazione delle medesime norme e dell'art. 2944 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato note ministeriali da cui sarebbe emersa non una mera inerzia, ma una volontà di procedere al collaudo tramite inviti al collaudatore e conferimento di nuovi incarichi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a giurisprudenza consolidata l'affermazione della Corte d'appello secondo cui, scaduti i termini per il collaudo previsti dalla disciplina speciale degli appalti pubblici, l'inerzia dell'amministrazione integra un inadempimento localizzato nel tempo e dalla scadenza di tale termine decorre la prescrizione dei crediti dell'appaltatore. Ha inoltre osservato che la censura non individuava un vero omesso esame di fatto storico decisivo, ma mirava a una diversa valutazione giuridica e probatoria della vicenda. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, in un contesto di doppia conforme, non erano indicate le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito come diverse, e comunque si richiedeva una nuova valutazione di documenti e comunicazioni ministeriali già apprezzati o non decisivi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 10 dicembre 1981, n. 741

    La norma speciale sui collaudi delle opere pubbliche fissa termini entro i quali il collaudo deve essere compiuto; la scadenza del termine rende l'ente committente inadempiente e fa decorrere la prescrizione dei crediti dell'appaltatore.

  • artt. 91 e ss. R.D. n. 350/1895

    Richiamati insieme alla disciplina speciale del collaudo delle opere pubbliche come base normativa della pretesa dell'appaltatore.

  • artt. 38 e 44 d.P.R. n. 1063/1962

    Richiamati come norme disciplinanti il collaudo e i rapporti derivanti dall'appalto di opere pubbliche.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato in relazione all'estinzione del diritto per prescrizione decorso il termine dalla scadenza del collaudo.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che nel caso concreto è stato individuato nella scadenza del termine per il collaudo.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza di atti del debitore, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente volta a rivalutare i fatti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro di dedotta nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro di dedotta nullità della sentenza per asserita motivazione viziata.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per la denuncia di violazione di legge.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la denuncia di nullità della sentenza.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha precisato che non basta denunciare l'omessa valutazione di elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte ha valorizzato l'orientamento giurisprudenziale consolidato per dichiarare inammissibile il motivo che contrastava con l'interpretazione costante della norma speciale.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla c.d. doppia conforme, che limita la deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Richiamato come disciplina attuale del limite alle censure in caso di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei contratti di appalto di opere pubbliche, la disciplina speciale sul collaudo impone che l'amministrazione si determini entro il termine previsto; se il termine scade e persiste l'inerzia, l'ente è inadempiente e il credito dell'appaltatore diviene esigibile, con decorrenza della prescrizione da quel momento.
  • Il mancato collaudo non va automaticamente qualificato come illecito permanente: quando l'inadempimento è ancorato alla scadenza del termine per il collaudo, si tratta di un inadempimento localizzato nel tempo, idoneo a far decorrere la prescrizione dei diritti correlati.
  • In sede di legittimità, il vizio di omesso esame richiede l'omissione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o chiedere una nuova lettura del materiale istruttorio.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale è inammissibile se non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Gli atti o le note dell'amministrazione possono assumere rilievo solo se introducono un fatto storico decisivo non esaminato; se invece si invoca una diversa interpretazione del loro significato probatorio, la censura tende a risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

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