Cassazione Civile, Ordinanza n. 23539/2021 del 27/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale ulteriore da demansionamento, oltre al danno biologico già riconosciuto in primo grado. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva agito contro la datrice di lavoro chiedendo il risarcimento dei danni da demansionamento. In primo grado era stato accertato il demansionamento e riconosciuto solo il danno biologico, mentre erano state respinte le domande di danno patrimoniale e di danno non patrimoniale ulteriore (morale ed esistenziale). La Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo generiche e carenti le allegazioni sul danno patrimoniale e non provata l'autonoma esistenza del danno morale/esistenziale rispetto al danno biologico già liquidato. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2103, 2697, 2729 e 1226 c.c. e dell'art. 432 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto riconoscere il danno patrimoniale da dequalificazione sulla base di presunzioni e degli elementi di fatto allegati; 2) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alle istanze istruttorie per la quantificazione del pregiudizio patrimoniale; 3) analogo omesso esame di un fatto decisivo quanto alle istanze istruttorie sul danno non patrimoniale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la prova del danno sulla base dell'inidoneità degli elementi allegati; ha ritenuto il secondo e il terzo motivo inammissibili sia perché il vizio motivazionale era precluso in presenza di doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., sia perché la doglianza sull'omessa pronuncia sulle prove non è deducibile ex art. 360 n. 5 c.p.c. senza specificare puntualmente i fatti da provare e la loro decisività. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro della tutela contro il demansionamento e della possibile rilevanza del danno da dequalificazione
richiamato per il riparto dell'onere di allegazione e prova del danno in capo al lavoratore
richiamato in relazione alla prova presuntiva del danno da demansionamento
richiamato per la liquidazione equitativa del danno, una volta provato nell'an
richiamato in relazione alla valutazione equitativa del danno nel processo del lavoro
utilizzato per denunciare violazione di legge nel primo motivo
invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne ha escluso l'ammissibilità nei termini dedotti
richiamato quale preclusione al vizio motivazionale in caso di doppia conforme
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per affermare che i motivi privi di specifica attinenza al decisum sono inammissibili
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In tema di demansionamento, il danno patrimoniale non si presume automaticamente: il lavoratore deve allegare e provare elementi specifici idonei a dimostrare la perdita patrimoniale o professionale subita.
- La prova del danno da dequalificazione può essere anche presuntiva ed equitativa, ma il giudice può valorizzare solo elementi fattuali concreti, quali qualità e quantità dell გამოცდილenza pregressa, professionalità incisa, durata del demansionamento ed esito della dequalificazione.
- In cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre affermazioni astratte non pertinenti alla concreta motivazione della decisione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nelle ipotesi di doppia conforme e, comunque, non consente di censurare genericamente l'omessa valutazione di istanze istruttorie senza indicare i fatti specifici che si assumevano dimostrabili e la loro decisività.
- La deduzione di un errore nella mancata ammissione o considerazione delle prove richiede una specifica indicazione delle circostanze di fatto da provare e della loro idoneità a sovvertire con certezza il convincimento del giudice di merito.
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