Cassazione Civile, Ordinanza n. 10893/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione di un geometra a cartelle di pagamento emesse per contributi previdenziali relativi ad annualità indicate come 2008, 2009, 2010 e 2013. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione ritenendo che l'interessato, pur iscritto all'albo, non fosse tenuto all'iscrizione alla Cassa perché svolgeva attività alle dipendenze di una società privata con mansioni di impiegato tecnico e perché l'esercizio della professione non risultava continuativo; aveva inoltre valorizzato l'illegittimità di delibere regolamentari che avrebbero introdotto l'iscrizione automatica alla Cassa per tutti gli iscritti all'albo. La Cassa ricorrente ha dedotto: 1) violazione della disciplina legislativa e statutaria, sostenendo che l'obbligo di contribuzione minima sorge per la sola iscrizione all'albo e che la continuità dell'attività professionale non è requisito costitutivo dell'obbligo; 2) violazione delle norme sulla privatizzazione e autonomia degli enti previdenziali, affermando che la contribuzione minima è compatibile con l'iscrizione ad altra gestione previdenziale e con l'esercizio anche saltuario della professione; 3) violazione delle norme sulle spese, per la condanna alle spese nonostante l'esistenza di contrasti giurisprudenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati alla luce dell'orientamento più recente secondo cui, per i geometri, la sola iscrizione all'albo professionale è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla Cassa e di versamento della contribuzione minima, senza che rilevino l'occasionale esercizio della professione, la mancanza di reddito o l'iscrizione ad altra gestione INPS. Il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento dei precedenti. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indicata come norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge e falsa applicazione di norme sostanziali.
art. 1 L. 37/1967
richiamato dalla ricorrente quale base dell'obbligo contributivo della categoria.
richiamati per sostenere l'obbligo di iscrizione e di contribuzione, che la Corte valorizza nel senso che l'iscrizione all'albo basta a far sorgere l'obbligo.
artt. 1 e ss. d.lgs. n. 509/1994
richiamati in tema di privatizzazione e autonomia degli enti previdenziali di categoria.
art. 5 dello Statuto della Cassa
letto nel senso che sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri iscritti all'albo che esercitano la libera professione anche senza continuità ed esclusività.
artt. 3, comma 12, e 2, comma 26, L. 335/1995
richiamati come base dei principi di equilibrio finanziario di lungo termine e della disciplina contributiva delle casse privatizzate.
art. 1, comma 763, L. 296/2006
richiamato quale norma di interpretazione/modifica della disciplina previdenziale di categoria.
art. 1, comma 488, L. 147/2013
richiamato nel medesimo contesto della disciplina contributiva delle casse privatizzate.
artt. 1, comma 2, e 6 d.lgs. 103/1996
richiamati dalla ricorrente per sostenere la legittimità dell'obbligo contributivo minimo e dell'autonomia statutaria.
art. 38 Cost.
richiamato in relazione alla funzione previdenziale e solidaristica della contribuzione.
invocato per contestare la regolazione delle spese, ma il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Per la Cassa dei geometri, ai fini dell'iscrizione obbligatoria e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; non è necessario che l'attività libero-professionale sia svolta con carattere di continuità o produca reddito.
- L'obbligo contributivo verso la Cassa di categoria ha natura solidaristica e non sinallagmatica: la mancanza di reddito professionale o l'esercizio occasionale della professione non escludono il sorgere dell'obbligazione.
- L'iscrizione ad altra gestione previdenziale generale non impedisce, di per sé, l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa professionale di appartenenza.
- Nell'ambito delle casse privatizzate, i regolamenti statutari approvati nei limiti di legge possono disciplinare l'obbligo contributivo minimo in funzione dell'equilibrio finanziario di lungo periodo, senza introdurre nuove categorie di soggetti ma precisando i presupposti dell'obbligo già previsto dalla legge.
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