Cassazione Civile, Ordinanza n. 17002/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un professionista, insieme ad altro incaricato, aveva ricevuto dalla società poi fallita un incarico molto ampio: studiare le possibili soluzioni alla crisi finanziaria, predisporre la documentazione necessaria per accedere alla procedura concorsuale ritenuta più idonea e redigere gli atti per il concordato preventivo o per un accordo di ristrutturazione dei debiti. Il professionista chiedeva l'ammissione al passivo per il compenso pattuito, pari a 300.000 euro complessivi. Il giudice delegato e poi il tribunale respingevano la domanda, ritenendo che la prestazione fosse stata eseguita con grave negligenza e che il piano concordatario predisposto fosse privo dei requisiti minimi di legge, non utile e potenzialmente dannoso per la massa. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti otto motivi: vizi di motivazione e omessa pronuncia, violazione delle norme sulla diligenza professionale e sulla prova dell'utilità della prestazione, errata interpretazione del mandato, nonché illegittimità dell'esclusione integrale del compenso anche per l'attività di studio preliminare e per l'accordo di ristrutturazione, rispetto alla quale non vi sarebbe stato inadempimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva accolto l'eccezione di inadempimento del fallimento, valorizzando l'accertamento in fatto del tribunale secondo cui la prestazione professionale era stata svolta in modo non conforme alla diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. e il piano predisposto era strutturalmente inidoneo a sostenere l'accesso e l'omologazione del concordato. La Corte ha affermato che, in un incarico professionale volto a preparare una procedura concorsuale, non basta il solo conferimento del mandato: il professionista deve eseguire l'opera con diligenza e conformità al modello legale, fornendo informazioni complete e una proposta idonea. Quando la prestazione sia oggettivamente inadeguata e abbia inciso negativamente sugli interessi del cliente, il curatore può opporre l'inadempimento ex art. 1460 c.c. ed escludere il compenso dal passivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato come parametro del vizio di motivazione apparente o contraddittoria; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché dirette a rivalutare gli accertamenti di fatto del tribunale
richiamato come norma sul vizio processuale dedotto nei motivi di ricorso
invocato dal ricorrente per sostenere la prededuzione del credito del professionista, ma non ritenuto dirimente alla luce dell'accertato inadempimento
richiamati dal ricorrente per la prededuzione dei crediti sorti in funzione della procedura; la Corte ha escluso l'applicazione favorevole in presenza di inadempimento professionale
dedotto per omessa pronuncia su alcune censure e domande, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili
l'eccezione di inadempimento è ritenuta esperibile dal fallimento/curatore quando la prestazione professionale sia stata eseguita in modo negligente o incompleto
richiamato per contestare l'interpretazione del contratto d'incarico; la Corte ha considerato insindacabile in cassazione l'interpretazione del giudice di merito se sorretta da accertamenti di fatto
il professionista deve eseguire la prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; la mancata conformità al modello professionale integra inadempimento
art. 161, comma 2, lett. e), l.fall.
richiamato per sottolineare l'obbligo di indicare analiticamente modalità e tempi di adempimento e utilità specificamente individuate ed economicamente valutabili per i creditori
menzionato nel descrivere la funzione della relazione e della documentazione nel concordato
art. 186 bis, comma 2, lett. a, l.fall.
richiamato per il concordato con continuità: occorre l'indicazione analitica dei costi, ricavi attesi, risorse finanziarie e modalità di copertura
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
norma richiamata per il contributo unificato dovuto
consente al creditore della prestazione di rifiutare il proprio adempimento quando la controparte non abbia adempiuto o abbia adempiuto inesattamente
Massime di principio
- Nell'incarico professionale volto a predisporre una procedura concorsuale, il compenso non è dovuto se la prestazione è stata eseguita in modo oggettivamente inidoneo e negligente rispetto al risultato tecnico-giuridico perseguito dal cliente, anche se l'obbligazione del professionista è normalmente di mezzi.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. può essere opposta dal fallimento del cliente per negare l'ammissione al passivo del credito professionale quando, sulla base degli accertamenti di merito, la prestazione sia stata inesatta o incompleta.
- Il professionista incaricato di assistenza e consulenza per l'accesso a una procedura concorsuale deve rispettare la diligenza qualificata dell'art. 1176, comma 2, c.c., predisponendo atti e relazioni conformi ai requisiti legali e fornendo informazioni complete e attendibili ai fini delle scelte del debitore e della valutazione dei creditori.
- In sede di legittimità non è consentito contestare l'interpretazione del mandato e gli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito, se la decisione è logicamente motivata e non presenta un vero vizio processuale.
- La prededuzione dei crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale non opera automaticamente quando il professionista non abbia eseguito correttamente l'incarico; l'utilità concreta della prestazione non può essere valutata in modo astratto se la prestazione è stata accertata come inadempiente.
- Quando il piano di concordato con continuità è carente dei dati essenziali su costi, ricavi, risorse finanziarie e copertura, esso è giuridicamente inidoneo e può integrare un inadempimento professionale rilevante anche ai fini del diritto al compenso.
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