Cassazione Penale, Sentenza n. 34193/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad un associazione dedita al narcotraffico (capo 8) e reati-fine in materia di stupefacenti (capi 10 e 35). Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) censura della ritenuta partecipazione all'associazione, sostenendo che le conclusioni si basano esclusivamente su intercettazioni e sulle dichiarazioni del collaboratore Salvatore Castorina, e che Grillo agiva solo per conto proprio o come collaboratore personale di Giuseppe Domicoli, non come membro dell'associazione; sono richiamati elementi di fatto (periodizzazione dei fatti, aggressione del 15/02/2019, svendita di un immobile per pagare debiti, modalità della condotta) a sostegno dell'estraneità associativa; 2) censura delle esigenze cautelari: si contesta la attualità del pericolo dato che i fatti risalgono al 2019 e il Tribunale avrebbe comunque escluso la gravità indiziaria rispetto ad alcune imputazioni e aggravanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità l'apprezzamento di merito sulle intercettazioni e sulle dichiarazioni del collaboratore Castorina, che confluendo nel quadro probatorio dimostrano il ruolo stabile del ricorrente quale corriere e rifornitore per il gruppo riconducibile a Giuseppe Domicoli. Il Tribunale ha anche correttamente valutato le esigenze cautelari alla luce dei precedenti specifici del ricorrente (numerosi reati in materia di stupefacenti) e di elementi che indicano la continuazione dell'attività illecita durante precedenti misure. La sola decorrenza del tempo (ultimi fatti aprile 2019) non è ritenuta idonea ad eliminare l'attualità del pericolo in mancanza di elementi attenuanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (aggravante citata come art. 416-bis.1 nel testo)
La Corte segnala che l'aggravante è stata esclusa rispetto ad alcuni capi, ma la ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa è comunque valutata in base al quadro indiziario complessivo; la valutazione del nesso associativo è rimessa al giudice di merito.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Il Tribunale ha ritenuto che l'organizzazione avesse i connotati richiesti dall'art. 74 (associazione dedita al traffico di stupefacenti), sulla base di intercettazioni, riscontri e dichiarazioni del collaboratore.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
La Corte richiama i limiti della motivazione richiesta per l'impugnazione (il ricorso deve indicare i motivi con sufficiente determinatezza) e dichiara il ricorso inammissibile per genericità in base a questa norma.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento per ricorso inammissibile.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento agli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia, richiamati nella parte dispositiva.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di legittimità non sindaca la valutazione di merito sulle intercettazioni o sulle risultanze investigative, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole; dunque censure generiche sulla ricostruzione fattuale sono inammissibili.
- Un ricorso è dichiarato inammissibile se manca la necessaria specificità e concretezza nella contestazione delle ragioni della misura: bisogna indicare punti precisi e doglianze specifiche sulla motivazione impugnata.
- La presenza di intercettazioni convergenti con dichiarazioni di un collaboratore e con altri riscontri investigativi può costituire quadro indiziario solido sufficiente a giustificare la custodia in carcere, specialmente se il ricorrente ha precedenti specifici e riscontri di prosecuzione dell'attività illecita.
- Il mero decorso del tempo rispetto ai fatti noti non è di per sé idoneo a escludere l'attualità delle esigenze cautelari; occorrono elementi concreti che dimostrino l'attenuazione del pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare in sede di legittimità bisogna proporre argomentazioni puntuali che dimostrino l'illogicità della valutazione di merito, la non congruenza dei riscontri probatori o la mancanza di presupposti richiesti dalla norma (ad esempio l'assenza di ruolo organico nell'associazione dimostrabile con elementi precisi).
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