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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29435/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratore)

La controversia

La controversia nasce da un arbitrato promosso da un ex presidente del consiglio di amministrazione di una società, che aveva chiesto di accertare l'illegittimità della sua revoca dalla carica e di ottenere il risarcimento dei danni. L'arbitro unico, con lodo parziale, respinse l'eccezione di decadenza sollevata dalla società sulla domanda arbitrale e, con lodo definitivo, ritenne la propria competenza, dichiarò la revoca senza giusta causa e condannò la società al risarcimento. La società impugnò entrambi i lodi deducendo nullità per avere l'arbitro pronunciato oltre i limiti della convenzione d'arbitrato e, in subordine, per contraddittorietà e contrarietà all'ordine pubblico. L'altra parte propose impugnazione incidentale sostenendo che l'arbitro aveva pronunciato su una questione di incompetenza arbitrale ormai rinunciata o abbandonata dalla società, incorrendo così in ultrapetizione. La Corte d'appello accolse l'incidentale, dichiarò la nullità parziale del lodo definitivo nella parte in cui aveva esaminato l'eccezione di incompetenza, ritenne assorbito il primo motivo dell'impugnazione principale e respinse gli altri. In cassazione la società articolò cinque motivi: 1) violazione degli artt. 817 e 829 c.p.c., sostenendo che la questione di arbitrabilità fosse rilevabile d'ufficio e potesse essere dedotta anche per la prima volta in appello, e che l'arbitro avesse correttamente deciso la questione pur rigettandola; 2) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la controparte avesse comunque accettato il contraddittorio sull'eccezione di incompetenza; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c., per non avere la Corte considerato adeguatamente il comportamento processuale della controparte; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di impugnazione principale relativo alla nullità dei lodi; 5) richiesta di cassazione con decisione nel merito o con rinvio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa al merito della tesi e inammissibile per difetto di autosufficienza e per l'accertato abbandono dell'eccezione; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo perché miravano a rivalutare scritti difensivi e apprezzamenti di merito; ha dichiarato inammissibili anche il quarto e il quinto, escludendo l'omessa pronuncia perché la questione era stata assorbita dalla declaratoria di nullità parziale del lodo. Il ricorso è stato infine rigettato, con condanna della società alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Milano, che aveva accolto l'impugnazione incidentale dell'ex amministratore e dichiarato la nullità del lodo definitivo nella parte in cui l'arbitro aveva esaminato l'eccezione di incompetenza arbitrale, ritenendo che tale eccezione fosse stata inizialmente proposta ma poi abbandonata dalla società. La Cassazione ha affermato che, fuori dell'ipotesi di controversia non arbitrabile, l'eccezione di incompetenza arbitrale è soggetta a specifiche preclusioni e non è rilevabile d'ufficio; inoltre, ha rilevato che i motivi con cui la società contestava la ricostruzione del comportamento processuale della controparte tendevano a una inammissibile rivalutazione del merito. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2383, comma 3, c.c.

    "risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 2383, terzo comma"

    La revoca senza giusta causa dell'amministratore legittima il diritto al risarcimento del danno, quantificabile secondo i criteri generali del danno emergente e del lucro cessante.

  • art. 1223 c.c.

    "quantificato secondo le disposizioni dell'art. 1223 cod.civ. in rapporto al danno emergente ed al lucro cessante"

    Il risarcimento va commisurato alle conseguenze immediate e dirette dell'illecito, includendo danno emergente e lucro cessante.

  • art. 817 c.p.c.

    "La parte che non eccepisce... non può per questo motivo impugnare il lodo"

    L'eccezione di incompetenza arbitrale va sollevata tempestivamente nel corso dell'arbitrato; in difetto operano preclusioni alla successiva impugnazione del lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile.

  • art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.

    "pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato"

    La nullità del lodo per ultrapetizione o per decisione oltre i limiti della clausola compromissoria è deducibile, ma nei limiti delle preclusioni stabilite dall'art. 817 c.p.c.

  • art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.

    La deduzione di nullità per contraddittorietà del lodo è stata prospettata, ma nel caso concreto non ha superato il vaglio di fondatezza.

  • art. 829, comma 3, c.p.c.

    "contrarietà all'ordine pubblico"

    La censura di contrarietà all'ordine pubblico è stata richiamata dalla ricorrente ma non ha condotto all'annullamento del lodo.

  • art. 112 c.p.c.

    "ultrapetizione" / "omessa pronuncia"

    Il giudice non incorre in omessa pronuncia se la questione risulta assorbita da altra statuizione; l'ultrapetizione ricorre quando si decide su una questione non devoluta o rinunciata.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente in cassazione una rivalutazione del materiale istruttorio o del comportamento processuale delle parti, salvo i limitati casi di violazione delle regole sulle prove legali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mancata valutazione di deduzioni o allegazioni difensive.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La soccombenza determina l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se ne ricorrono i presupposti processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio arbitrale l'eccezione di incompetenza per superamento dei limiti della convenzione d'arbitrato è soggetta a preclusione: deve essere sollevata tempestivamente nel corso del procedimento, altrimenti la parte non può successivamente dolersene in impugnazione del lodo.
  • La deduzione di nullità del lodo per avere pronunciato fuori dei limiti della clausola compromissoria presuppone, salvo il caso di controversia non arbitrabile, il corretto e tempestivo esercizio dell'eccezione davanti agli arbitri; non è configurabile una piena rilevabilità d'ufficio in sede di impugnazione.
  • L'eccezione di incompetenza arbitrale, quando la parte che l'ha sollevata la abbandoni o vi rinunci anche per comportamento concludente incompatibile con la sua coltivazione, non può essere ulteriormente posta a fondamento dell'impugnazione del lodo.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda il mancato scrutinio di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di deduzioni difensive, scritti o argomentazioni delle parti.
  • In cassazione non è consentito censurare sotto il profilo degli artt. 115 e 116 c.p.c. una mera rivalutazione del materiale difensivo o istruttorio compiuta dal giudice di merito.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la questione sia stata assorbita da altra statuizione della sentenza, anche se il giudice non la esamina espressamente.
  • La revoca senza giusta causa dell'amministratore comporta il diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi secondo i criteri ordinari del danno emergente e del lucro cessante.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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