Cassazione Civile, Ordinanza n. 36591/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due ex soci hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, riformando la decisione di primo grado favorevole agli attori, aveva respinto la domanda di condanna della banca alla restituzione di somme addebitate su un conto corrente intestato alla società poi estinta. La pretesa riguardava importi asseritamente indebitamente annotati per interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite. Con l'unico motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., sostenendo che, dopo la cancellazione della società, tutti i beni e i diritti non compresi nel bilancio di liquidazione, nonché le sopravvenienze attive, si trasferiscono pro quota agli ex soci; quindi anche il credito restitutorio verso la banca sarebbe loro spettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite n. 6070/2013, secondo cui, dopo l'estinzione della società, si trasferiscono ai soci i diritti e i beni non inseriti nel bilancio di liquidazione, ma non anche le mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e i crediti ancora incerti o illiquidi. Poiché la controversia riguardava una mera pretesa restitutoria e la censura non colpiva specificamente la distinzione posta dal giudice di merito tra diritti e mere pretese, il motivo è stato ritenuto non idoneo a scardinare la ratio decidendi. I ricorrenti sono stati inoltre condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in capo ai soci solo per i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione; restano escluse le mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e i crediti incerti o illiquidi.
La memoria della resistente è stata depositata nel procedimento camerale di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale base del contributo unificato dovuto in misura ulteriore in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società, il trasferimento ai soci opera soltanto per i diritti e i beni effettivamente compresi o comunque non esclusi dal bilancio di liquidazione; non si estende alle mere pretese.
- Il credito restitutorio che richieda ancora un'attività di accertamento e sia connotato da incertezza o illiquidità non integra, di per sé, un bene o diritto trasferito ai soci della società estinta.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa ricostruzione della disciplina sostanziale.
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